Cassazione Civile, Ordinanza n. 15908/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da una procedura esecutiva per il recupero di una residua somma dovuta a titolo di spese di lite liquidate in favore di un avvocato antistatario. Dopo il pagamento parziale della somma, il difensore ha notificato atto di precetto e pignoramento presso terzi nei confronti della società debitrice, che ha reagito con opposizione al pignoramento, chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva e contestando la legittimità e l'inefficacia dell'atto. Il giudice dell'esecuzione ha rigettato la sospensione e ha rimesso le parti al giudice di pace per il merito ai sensi dell'art. 616 c.p.c.; la società ha riassunto il giudizio davanti al giudice di pace e, solo successivamente, ha eccepito l'incompetenza funzionale di quest'ultimo. Il giudice di pace ha quindi richiesto d'ufficio regolamento di competenza, ritenendo competente il tribunale. La Corte esamina la proponibilità del regolamento e conclude che è inammissibile: sia perché il provvedimento del giudice dell'esecuzione ex art. 616 c.p.c. è atto ordinatorio privo di contenuto decisorio sulla competenza e non è quindi impugnabile con regolamento, sia perché il regolamento d'ufficio deve essere sollevato entro la prima udienza di trattazione ex art. 38, comma 3, c.p.c., mentre nel caso concreto la questione è stata proposta tardivamente.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il regolamento di competenza richiesto d'ufficio dal giudice di pace. Richiama il principio secondo cui l'ordinanza resa dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 616 c.p.c. ha natura meramente ordinatoria e non decisoria sulla competenza, sicché non è suscettibile di regolamento di competenza; aggiunge inoltre che il regolamento d'ufficio è precluso se non attivato entro la prima udienza di trattazione. Non provvede sulle spese per la natura ufficiosa del procedimento.
Norme richiamate
il provvedimento del giudice dell'esecuzione che rimette le parti al giudice ritenuto competente nell'opposizione all'esecuzione ha natura ordinatoria e non decisoria sulla competenza; non è quindi impugnabile con regolamento di competenza.
il regolamento di competenza d'ufficio è soggetto al termine preclusivo previsto dall'art. 38, comma 3, c.p.c.
la questione di competenza, ai fini del regolamento d'ufficio, deve essere sollevata entro la prima udienza di trattazione, altrimenti è preclusa.
l'opposizione esecutiva avente ad oggetto il pignoramento presso terzi viene qualificata come opposizione all'esecuzione.
richiamato solo come mezzo di reclamo avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, senza che la Corte ne faccia un'interpretazione autonoma decisiva.
menzionati come disciplina della prosecuzione del procedimento dinanzi al giudice dell'esecuzione, senza effetti decisivi sulla competenza.
Massime di principio
- L'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione, nel regime dell'art. 616 c.p.c., rimette le parti al giudice ritenuto competente ha natura di atto di direzione del processo esecutivo e non contiene una statuizione decisoria implicita sulla competenza; perciò non è impugnabile con regolamento di competenza.
- Il regolamento di competenza d'ufficio è soggetto a una preclusione temporale rigorosa: la relativa questione deve essere sollevata entro la prima udienza di trattazione, altrimenti il giudice non può più promuoverlo.
- Nei giudizi di opposizione esecutiva, la qualificazione della domanda come opposizione all'esecuzione rileva ai fini del riparto delle competenze, ma la verifica della competenza non può essere veicolata contro un provvedimento meramente ordinatorio del giudice dell'esecuzione.
- Quando il ricorso al regolamento è comunque inammissibile per ragioni processuali, restano assorbite le ulteriori questioni sul corretto contraddittorio o sulla conformità del rito seguito.
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