Sentenza n. 4647/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 234/2025 emessa dal Tribunale di Varese, Sezione lavoro, all’esito del giudizio di cui al r.g. n. 263/2025, pubblicata in data 24 giugno 2025, notificata in data 14 agosto 2025, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo, stabilito dalla sentenza del Tribunale di Varese, Sezione lavoro, n. 234/2025, di riconoscere la carta del docente per gli anni scolastici 2021/22-2024/25, per complessivi 2.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva eseguito la sentenza n. 234/2025 del Tribunale di Varese, Sezione lavoro, pubblicata il 24 giugno 2025, notificata il 14 agosto 2025 e passata in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscerle la carta del docente per 500 euro annui per ciascuno degli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25, per un totale di 2.000 euro. Ha chiesto che fosse ordinata l'esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo decorso dalla notifica della sentenza il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996. Nel merito lo ha accolto: la spettanza degli importi risultava documentata e il Ministero non aveva dedotto di aver adempiuto. Ha quindi dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di accreditare entro 90 giorni dalla notifica della sentenza gli importi dovuti, detratti eventuali pagamenti già effettuati per lo stesso titolo. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero; il commissario dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, determinando il residuo dovuto e adottando gli atti necessari. Nessun compenso è dovuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre IVA, CPA e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il ricorso è procedibile in quanto è decorso, dopo la notifica della sentenza, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Il ricorso per ottemperanza è procedibile dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione della sentenza da eseguire.
Il ricorso per ottemperanza va dunque accolto.
La tutela in sede di ottemperanza consente di dichiarare l'inottemperanza al giudicato e di ordinare all'amministrazione di eseguirlo, anche mediante la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, il creditore può chiedere l'esecuzione del giudicato.
- Quando la spettanza delle somme riconosciute da una sentenza passata in giudicato è documentata e l'amministrazione non dimostra di aver adempiuto, il giudice dell'ottemperanza dichiara l'inottemperanza e assegna un termine per l'esecuzione, detraendo gli eventuali pagamenti medio tempore effettuati.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
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