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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47727/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Griner, sottoposto al regime 41‑bis, aveva reclamatola decisione dell'Amministrazione penitenziaria che gli negava la visione di canali televisivi diversi da quelli indicati nella Circolare dipartimentale del 2 ottobre 2017. Il Tribunale di sorveglianza di Sassari aveva accolto il reclamo ritenendo il diniego non giustificato da reali esigenze di sicurezza e lesivo della parità di trattamento e del diritto d'informazione. Il Ministero impugnava l'ordinanza invocando (1) la mancanza di tutela giurisdizionale ai sensi dell'art. 35‑bis Ord. pen., perché in gioco erano le modalità di esercizio del diritto e non il diritto in quanto tale, di pertinenza della discrezionalità amministrativa; (2) la legittimità di una differenziazione, in regime 41‑bis, motivata da esigenze di controllo dei flussi informativi esterni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza. Il giudice di legittimità ha chiarito che il rimedio previsto dagli artt. 35‑bis e 69 Ord. pen. tutela solo posizioni giuridiche soggettive qualificabili come "diritto" e non le mere modalità di esercizio di tali diritti. La giurisprudenza della Corte considera la regolamentazione della fruizione dei canali televisivi una disciplina delle modalità di esercizio del diritto all'informazione e del trattamento, dunque rientrante nella discrezionalità amministrativa e qualificabile come reclamo generico se non provata una lesione del nucleo essenziale del diritto o un grave pregiudizio attuale.

Norme richiamate

  • art. 35‑bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)

    Consente il reclamo alla magistratura di sorveglianza per posizioni giuridiche soggettive qualificate come "diritto", ma non autorizza il sindacato sulle mere modalità di esercizio del diritto rientranti nella discrezionalità amministrativa

  • art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen.

    Individua l'ambito del rimedio giurisdizionale davanti alla magistratura di sorveglianza; richiede che la pretesa sia riconducibile a una situazione di diritto soggettivo effettivamente lesa

  • art. 35, comma 1, n. 5), Ord. pen.

    Qualifica il reclamo generico e quindi non sindacabile quando la pretesa riguarda modalità organizzative o di esercizio del diritto non protette dalla normativa che abilita il reclamo

  • Circolare dipartimentale 2 ottobre 2017

    organizzazione del relativo circuito penitenziario

    Atto amministrativo che regola l'offerta televisiva negli istituti; le scelte tecniche e organizzative relative ai canali rientrano nella discrezionalità dell'Amministrazione

  • Orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione (principio richiamato in sentenza)

    La giurisprudenza distingue tra il nucleo intangibile dei diritti soggettivi del detenuto, tutelabile in sede giurisdizionale, e le modalità del loro esercizio che possono essere disciplinate dall'Amministrazione salvo che la regolamentazione non sia manifestamente irragionevole o non inibisca sostanzialmente la fruizione del diritto

Massime di principio

  • Prima di proporre reclamo alla magistratura di sorveglianza, verificare se la pretesa riguarda il riconoscimento di un diritto in senso pieno o soltanto le modalità tecniche/organizzative del suo esercizio; solo il primo rientra ordinariamente nella giurisdizione
  • Le regolamentazioni amministrative sull'accesso ai media in carcere (es. scelta dei canali TV) sono spesso considerate modalità di esercizio del diritto all'informazione e quindi soggette a discrezionalità amministrativa, sindacabile solo se manifestamente irragionevole o se eliminano di fatto l'accesso al diritto
  • Per avere successo in giudizio è necessario dimostrare un "attuale e grave pregiudizio" o la lesione del nucleo essenziale del diritto, non la mera preferenza su determinate modalità di fruizione
  • Il magistrato di sorveglianza ha il primo compito di qualificare la natura del reclamo: se lo ritiene generico ai sensi dell'art. 35, comma 1, n. 5), deve dichiararlo inammissibile
  • Le esigenze di ordine e sicurezza interne, e il principio del trattamento rieducativo, giustificano limitazioni purché proporzionate e ragionevoli; la loro sola esistenza può legittimare differenziazioni come il regime 41‑bis

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