Cassazione Civile, Ordinanza n. 33498/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto di obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina tramite un intermediario bancario. In primo grado gli attori avevano chiesto, in via principale, la declaratoria di nullità del contratto quadro di intermediazione per difetto di forma scritta e la nullità dell'ordine/operazione di acquisto dei titoli, con conseguente restituzione delle somme investite; in subordine avevano domandato l'accertamento della responsabilità della banca e il risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva dichiarato il difetto di legittimazione attiva di uno degli originari attori e rigettato il resto; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo che il contratto fosse sottoscritto dalla banca tramite incaricato, che la questione della mancanza di sottoscrizione fosse stata dedotta tardivamente, e che la dedotta violazione degli obblighi informativi fosse generica e comunque smentita dalla prova documentale e testimoniale dell'avvenuta informazione sulla rischiosità e inadeguatezza dell'investimento. Nel ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 75 c.p.c. per avere escluso la legittimazione attiva di uno degli eredi; 2) violazione dell'art. 21 T.U.F. per avere negato che la violazione degli obblighi informativi comportasse la nullità del contratto quadro; 3) vizio motivazionale per il mancato accoglimento delle domande di nullità, annullamento dell'ordine di acquisto e risarcimento, sostenendo che non fosse stata provata l'adeguata informazione; 4) omessa pronuncia sulle istanze istruttorie riproposte in appello; 5) omessa pronuncia sulla questione di prescrizione dell'azione di annullamento. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili nel loro complesso, osservando che il ricorso non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'accertamento in fatto dell'avvenuto rispetto degli obblighi informativi, e che i motivi terzo, quarto e quinto erano comunque preclusi e/o formulati in modo non specifico; in particolare ha rilevato l'inapplicabilità del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di cd. doppia conforme e l'ulteriore carenza di specificità delle censure sulle prove e sull'asserita omessa pronuncia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non si confrontassero con il nucleo della motivazione d'appello, cioè l'accertamento in concreto del pieno adempimento degli obblighi informativi da parte dell'intermediario, e che le doglianze formulate come violazioni di legge o come vizi di motivazione fossero in realtà dirette a contestare apprezzamenti di fatto o questioni estranee al decisum. Ha inoltre evidenziato che i motivi fondati sull'art. 360, n. 5, c.p.c. erano preclusi dalla doppia conforme e comunque difettavano di specificità. Conseguentemente ha confermato il rigetto delle domande degli investitori e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre al contributo unificato aggiuntivo se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato per contestare la dichiarazione di difetto di legittimazione attiva di un erede; la Corte non accoglie la censura, rilevando che essa non scalfisce la decisione impugnata.
Gli obblighi informativi dell'intermediario non sono stati intesi come causa di nullità del contratto quadro o dell'ordine di investimento; la loro eventuale violazione può rilevare semmai sul piano della responsabilità, ma nel caso concreto la Corte territoriale ha accertato che tali obblighi erano stati rispettati.
Richiamato per evidenziare la tardività della deduzione relativa alla mancanza di sottoscrizione della banca sul contratto.
Norma evocata per i motivi di violazione di legge, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché non attaccavano la ratio decidendi o miravano a rivalutazioni di fatto.
Il vizio motivazionale è stato ritenuto inammissibile sia perché le censure non erano specifiche e si risolvevano in contestazioni di merito, sia perché precluse dalla disciplina della doppia conforme.
Opera la preclusione al vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado senza divergere nelle ragioni di fatto.
È richiamato per la necessità di specificità del ricorso per cassazione; la doglianza sulla omessa pronuncia è stata dichiarata inammissibile per mancata riproduzione o localizzazione degli atti rilevanti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di ricorso inammissibile.
art. 6 della legge n. 1 del 1991
Citato nel ricorso come disciplina originaria degli obblighi degli intermediari finanziari; la Corte richiama il tema solo per chiarire che le argomentazioni astratte non contrastano l'accertamento concreto compiuto dai giudici di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è sufficiente invocare in astratto la violazione degli obblighi informativi dell'intermediario finanziario: occorre censurare specificamente la ratio decidendi fondata sull'accertamento in fatto dell'effettivo adempimento di tali obblighi nel caso concreto.
- La violazione degli obblighi informativi nell'intermediazione finanziaria non comporta automaticamente la nullità del contratto quadro o dell'ordine di acquisto; la diversa rilevanza giuridica della condotta va ancorata alla concreta domanda proposta e alla specifica qualificazione giuridica dei fatti.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a contestazioni generiche o astratte, non confrontandosi con il nucleo argomentativo della sentenza impugnata.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
- Le censure di omessa pronuncia o di mancato esame di istanze istruttorie richiedono specificità: devono essere riprodotti o localizzati gli atti rilevanti e indicata la decisività del mezzo istruttorio o del motivo asseritamente non esaminato.
- Le doglianze che mirano, sotto l'apparenza della violazione di legge o del vizio motivazionale, a ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove sono inammissibili in cassazione.
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