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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36930/2023 del 07/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso riguarda la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 10/12/2021 che aveva dichiarato "non doversi procedere" per estinzione dei reati (artt. 635 e 582 c.p.) e, conseguentemente, revocato le statuizioni civili disposte in primo grado (risarcimento di euro 5.000 in favore della parte civile). La Corte territoriale aveva ritenuto valida la notifica dell'avviso contenuto nell'atto di citazione per l'appello e, non avendo la parte civile manifestato la volontà di confermare l'interesse mediante comparizione o missiva, aveva interpretato tale silenzio come revoca implicita della costituzione di parte civile. Il ricorrente censura la nullità della notifica, l'erronea identificazione del difensore nelle motivazioni, la mancata notificazione del dispositivo e, soprattutto, la illegittimità della revoca implicita della costituzione di parte civile in violazione del principio di "immanenza" della parte civile e delle previsione di cui all'art. 82 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che non è ammesso un meccanismo per cui il silenzio della parte civile all'esito di un avviso contenuto nella citazione in appello integri una revoca implicita della costituzione di parte civile: la costituzione è "immanente" (art. 76 c.p.p.) e, quando vi sia stata condanna in primo grado anche agli effetti civili, il giudice d'appello deve comunque conoscere pienamente la res iudicanda e decidere sul risarcimento, anche se il reato è prescritto. La revoca può scaturire unicamente dalle ipotesi tassative previste dall'art. 82 c.p.p. o da dichiarazione espressa. Per queste ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e ha rinviato per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello; ha inoltre rilevato la nullità della notifica dell'atto di citazione in appello che dovrà essere rinnovata. Le statuizioni criminali di volgo non sono rimesse in discussione dalla pronuncia di cassazione in ordine agli effetti civili.

Norme richiamate

  • art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen.

    «Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile»

    La Corte ricorda la norma e chiarisce che, per effetto di decisioni delle Sezioni Unite, la nuova disposizione si applica solo ai casi di costituzione di parte civile intervenuta dopo il 30/12/2022; dunque non è applicabile al caso di specie.

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Richiama il dovere del giudice d'appello di conoscere la "res iudicanda" e decidere anche sugli effetti civili (risarcimento) anche se è intervenuta la prescrizione del reato, valutando a pieno la responsabilità o l'insufficienza della prova.

  • art. 76 cod. proc. pen.

    «la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo»

    Sottolinea il principio di immanenza della parte civile: una volta costituita, la parte civile rimane parte del processo in tutti gli stadi e non necessita di una nuova costituzione ad ogni grado.

  • art. 82, commi 1 e 2 cod. proc. pen.

    Stabilisce che la revoca della costituzione di parte civile deve essere espressa e provenire dalla parte o dal procuratore speciale (o, limitatamente, i casi tassativi indicati dal comma 2). Non è ammissibile la revoca implicita basata su comportamenti concludenti diversi da quelli tassativamente previsti.

  • art. 530, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato come parametro per valutare l'eventuale insufficienza o contraddittorietà della prova quando il giudice d'appello esamina la responsabilità ai fini civili.

  • art. 129, comma 2 cod. proc. pen.

    Citato nel contesto delle cause di proscioglimento che non escludono l'obbligo del giudice d'appello di compiere una piena cognizione sugli effetti civili.

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Riferito nei motivi del ricorso per censurare la mancata notificazione del dispositivo e i relativi termini di impugnazione; comunque assorbito dalla decisione principale.

  • art. 622 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per il rinvio della Cassazione al giudice civile competente per valore in grado di appello per la prosecuzione e decisione sulle questioni civili.

  • art. 23, comma 8, d.l. 127/2020

    Riferimento procedurale sulla trattazione del ricorso senza intervento delle parti (prodotti dalla disciplina emergenziale richiamata nel fascicolo).

Massime di principio

  • La costituzione di parte civile è "immanente": una volta costituita in primo grado produce effetti in ogni stato e grado del processo e non richiede una nuova costituzione ad ogni grado.
  • La mancata comparizione o il mancato riscontro a un avviso contenuto nella citazione in appello non possono essere interpretati come revoca implicita della costituzione di parte civile; la revoca deve essere espressa nei modi previsti dall'art. 82 c.p.p. salvo i casi tassativi indicati dalla legge.
  • Quando in appello il reato è dichiarato estinto per prescrizione ma in primo grado vi era stata condanna anche agli effetti civili, il giudice d'appello è comunque tenuto a decidere sulla responsabilità ai fini civili effettuando una piena valutazione probatoria e decidendo sul risarcimento.
  • Difetti di notifica dell'atto di citazione in appello possono determinare la nullità della procedura e l'obbligo di rinnovare la citazione; pertanto le notifiche (in particolare a difensori domiciliatari o via PEC) devono essere eseguite con cura formale per evitare la reviviscenza del giudizio civile.
  • La norma che rimanda le impugnazioni per i soli interessi civili al giudice civile (art. 573, comma 1-bis) si applica secondo i criteri temporali fissati dalle Sezioni Unite e non retroattivamente a costituzioni anteriori al 30/12/2022.

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