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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01603/2025 del 14/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che l'unico motivo non conteneva argomentazioni giuridiche idonee, ma tendeva soltanto a ottenere una rivalutazione delle prove già esaminate dal Tribunale di sorveglianza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)

La controversia

Il ricorrente impugnava in cassazione l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza aveva revocato la misura alternativa della semilibertà. Il provvedimento di merito aveva ritenuto che fosse stato lui, e non altri detenuti, a introdurre in carcere telefoni cellulari e sostanza stupefacente, fatti che avevano determinato la revoca della misura. Con l'unico motivo di ricorso, però, non venivano prospettate vere censure in diritto: la doglianza si risolveva in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio, mentre il profilo relativo alla rilevanza della violazione nel percorso trattamentale era solo accennato e non sviluppato con una critica argomentata alla motivazione dell'ordinanza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente sollecitare una diversa lettura del materiale probatorio già valutato dal giudice di merito; occorre dedurre specifici vizi di legittimità della motivazione o della decisione.
  • La censura che non sviluppa una critica argomentata alla ratio decidendi del provvedimento impugnato è inammissibile, perché non consente al giudice di legittimità un effettivo controllo sulla tenuta giuridica della decisione.
  • La revoca di una misura alternativa, quando fondata su accertamenti di fatto del giudice di sorveglianza, non può essere efficacemente contrastata in cassazione con una mera richiesta di rivalutazione del compendio probatorio.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, di regola, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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