Cassazione Penale, Sentenza n. 47331/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare in carcere disposta il 10/11/2016 per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. Il ricorrente era stato coinvolto per i frequenti contatti e legami con membri della cosca Tropea (intercettazioni e attività captativa). In primo grado seguì una condanna, ma in appello o successivamente l'imputato venne assolto per insussistenza del fatto (sentenza del 15/11/2020, irrevocabile 01/04/2021). Il ricorso per la riparazione è stato motivato sostenendo l'assenza di dolo o di colpa grave e la contraddittorietà tra l'assoluzione penale e la negazione della riparazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. È stato confermato che, pur essendo intervenuta l'assoluzione penale, la Corte di appello aveva correttamente ritenuto la sussistenza di colpa grave ostativa alla riparazione sulla base di elementi di contiguità e connivenza emersi dalle intercettazioni e dai comportamenti (es. rispondere al telefono per Francesco Tropea, visite a Carmine Tropea agli arresti domiciliari e richieste di servizi, incarico di controllare l'occupante di un'autovettura). La Corte ha applicato il principio secondo cui frequentazioni ambigue e comportamenti di sostegno a soggetti coinvolti in attività illecite possono integrare grave colpa, anche se non sufficienti per la condanna penale. Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate in complessivi euro 1.000,00.
Norme richiamate
Norma richiamata come titolo di reato che aveva motivato la misura cautelare; la decisione non modifica il contenuto dell'art. 416-bis ma valuta che, sebbene l'imputato sia stato poi assolto, elementi di contiguità con affiliati possano rilevare ai fini della colpa grave in sede di riparazione.
Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017 (Quaresima)
Richiamata per il principio secondo cui il giudice della riparazione ha autonomia valutativa rispetto al giudice penale, con il limite di non poter ritenere provati fatti che il giudice penale ha escluso come provati; comunque il giudice di riparazione può apprezzare la colpa grave anche quando il giudizio penale non ha portato a condanna.
Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019 (Morabito)
Cita il principio giurisprudenziale che frequentazioni ambigue con soggetti condannati nello stesso procedimento possono integrare comportamento gravemente colposo, ostativo all'indennizzo, purché accompagnate dalla consapevolezza che si tratta di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate.
Massime di principio
- La assoluzione penale non garantisce automaticamente il diritto alla riparazione: il giudice della riparazione valuta autonomamente la sussistenza di colpa grave sulla base delle condotte e delle circostanze, con standard diverso rispetto al giudizio penale.
- Frequentazioni, aiuti o comportamenti di assistenza verso soggetti notoriamente implicati in attività illecite possono costituire indizi di colpa grave e ostare al riconoscimento dell'indennizzo, specie se non giustificati da necessità oggettive.
- Le intercettazioni o le registrazioni che risultano insufficienti per la condanna penale possono tuttavia essere ritenute probanti in sede di riparazione per dimostrare contiguità e consapevolezza.
- Per difendersi in un procedimento di riparazione è utile provare l'assenza di conoscenza delle attività illecite, la sussistenza di motivi di necessità o vincoli familiari non opzionali, e fornire spiegazioni alternative plausibili per i comportamenti contestati.
- Il giudice della riparazione non può affermare come provati fatti che il giudice penale ha espressamente escluso, ma può comunque ritenere la sussistenza di colpa grave sulla base di elementi che, pur non determinanti per la condanna, indicano imprudenza o connivenza.
- In caso di rigetto del ricorso per riparazione è frequente la condanna alle spese; valutare il rapporto costi-benefici prima di promuovere o proseguire il contenzioso.
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