Cassazione Civile, Ordinanza n. 08001/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina dalla domanda di risarcimento proposta da medici che avevano frequentato scuole di specializzazione senza ricevere remunerazione, assumendo la tardiva attuazione da parte dello Stato italiano delle direttive comunitarie che imponevano un'adeguata retribuzione ai medici specializzandi. Dopo esiti sfavorevoli in primo grado e una parziale decisione in appello, alcuni interessati avevano proposto ricorso per cassazione; con precedente ordinanza di legittimità era stato accolto solo un motivo, mentre gli altri erano stati disattesi. Successivamente gli odierni ricorrenti hanno proposto ricorso per revocazione e contestuale correzione di errore materiale dell'ordinanza n. 8337/2024, deducendo: a) errori materiali nell'indicazione di alcuni nominativi e della qualità di erede di una ricorrente; b) errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. perché la Corte avrebbe ritenuto non allegato il terzo titolo di specializzazione di due ricorrenti, nonostante le autocertificazioni e il richiamo contenuti negli atti; c) ulteriore errore di fatto per avere ritenuto che quel terzo titolo non fosse stato specificamente impugnato, nonostante la sentenza di primo grado avesse deciso solo sul difetto di legittimazione passiva senza entrare nel merito delle singole specializzazioni. I ricorrenti chiedevano quindi la revocazione dell'ordinanza e la correzione dei nominativi errati.
La decisione
La Corte ha accolto la sola domanda di correzione di errore materiale ex art. 391-bis c.p.c., disponendo la rettifica dell'ordinanza precedente quanto all'indicazione di un'erede, all'omessa menzione di un ricorrente e alla correzione di un nominativo erroneamente riportato. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, rilevando che le censure non denunciavano una falsa percezione immediata e decisiva di un fatto risultante incontrovertibilmente dagli atti, ma miravano in realtà a contestare l'interpretazione della domanda e dell'atto di impugnazione, profilo estraneo all'errore di fatto revocatorio. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata difesa degli intimati.
Norme richiamate
L'errore di fatto revocatorio richiede una falsa percezione della realtà, immediatamente rilevabile, che conduca ad affermare l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti o l'inesistenza di un fatto decisivo positivamente risultante; non include i vizi di interpretazione della domanda o dell'atto di impugnazione.
La Corte ha utilizzato il rimedio della correzione per rettificare meri errori materiali contenuti nell'ordinanza precedente, relativi ai nominativi e alla qualità di parte.
Richiamato dai ricorrenti nel motivo di ricorso per cassazione quale norma asseritamente violata nella parte relativa alla deduzione del terzo titolo di specializzazione.
Richiamato dai ricorrenti nel motivo di ricorso per cassazione quale norma asseritamente violata per difetto di motivazione nella parte relativa al terzo titolo di specializzazione.
Richiamato quale vizio di legittimità denunciato nel precedente ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 11 L. 19 ottobre 1999, n. 370
Nel giudizio presupposto la Corte d'appello aveva liquidato il risarcimento applicando tale criterio per anno di frequenza della scuola di specializzazione successivo al 1983.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. sussiste solo quando il giudice abbia supposto o negato un fatto la cui esistenza o inesistenza risulti in modo incontrovertibile dagli atti, e non quando sia contestata la valutazione giuridica o l'interpretazione del contenuto della domanda o dell'impugnazione.
- La revocazione non può essere utilizzata per ottenere un nuovo giudizio sul significato degli atti processuali o sulla portata delle domande, poiché tali censure attengono al merito interpretativo e non a una svista percettiva.
- Gli errori meramente materiali nell'intestazione, nell'epigrafe o nel dispositivo di un provvedimento, quando non incidono sull'identificazione dei destinatari o delle parti, sono emendabili con il procedimento di correzione ex art. 391-bis c.p.c.
- Quando il giudizio di legittimità o di merito coinvolge più ricorrenti, l'omessa o inesatta indicazione nominativa può essere corretta se dagli atti risulta con certezza la parte effettivamente destinataria del provvedimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 31 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07749/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_civile · 31 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07751/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_civile · 31 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07752/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_civile · 31 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07758/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_civile · 31 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07759/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_civile · 31 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 07765/2026 del 31/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →