Cassazione Penale, Ordinanza n. 38356/2025 del 26/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, confermando la condanna già pronunciata in appello. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, ritenendo i motivi meramente reiterativi e non idonei a scardinare la motivazione della sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorsi sono stati proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello che li aveva condannati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; uno dei due era stato inoltre condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Uno dei ricorrenti ha censurato la motivazione sul concorso nel reato di stupefacenti, sostenendo che la droga fosse occultata nell'auto e che mancasse prova della sua conoscenza del carico illecito, richiamando anche l'idea di una mera connivenza non punibile; ha inoltre lamentato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. L'altro ricorrente ha dedotto esclusivamente l'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, valorizzando il risarcimento del danno al pubblico ufficiale come indice di ravvedimento. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi sostanzialmente reiterativi di questioni già disattese in appello: per il primo ricorrente ha richiamato la valutazione di inverosimiglianza della tesi difensiva circa il passaggio in auto concesso a uno sconosciuto che trasportava circa 10 chili di hashish, oltre al fatto che l'imputato, nell'assumersi le proprie responsabilità, non fece alcun cenno alla posizione dell'altro; per entrambi ha rilevato che la Corte territoriale aveva già motivatamente negato le attenuanti generiche in considerazione della modalità della condotta e dell'assenza di elementi positivamente valutabili, evidenziando anche che, nonostante l'ordine di scendere dall'auto, uno degli imputati aveva ripreso la marcia trascinando il militare per alcuni metri.
Norme richiamate
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma posta a base della condanna per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, nella forma ritenuta dagli giudici di merito.
Norma posta a base della condanna del solo Accetta per resistenza a pubblico ufficiale, in relazione alla condotta di ripresa della marcia con trascinamento del militare.
Le attenuanti generiche possono essere negate quando la modalità della condotta è negativa e non emergono elementi positivamente valutabili, non essendo sufficiente, nel caso esaminato, il richiamo al risarcimento del danno.
Cassa delle ammende
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, viene applicata la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre censure già confutate in modo non illogico e puntuale dal giudice di appello, senza confrontarsi efficacemente con la ratio decidendi.
- La deduzione di mancata conoscenza della droga occultata in un veicolo può essere superata da una motivazione di merito che valorizzi la concreta inverosimiglianza della versione difensiva e gli ulteriori elementi sintomatici della partecipazione consapevole al traffico.
- La connivenza non è sufficiente a fondare la responsabilità penale, ma la distinzione tra mera presenza e concorso va apprezzata alla luce degli indici fattuali che dimostrino consapevolezza e contributo causale alla detenzione o al trasporto dello stupefacente.
- Le attenuanti generiche possono essere negate con motivazione sintetica ma specifica quando il giudice valorizzi la gravità concreta della condotta, la sua modalità esecutiva e l'assenza di elementi favorevoli alla personalità dell'imputato; il risarcimento del danno, da solo, non impone il riconoscimento del beneficio.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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