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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02632/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il ricorso investiva l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano che aveva revocato l'affidamento in prova al servizio sociale già concesso con provvedimento dell'8 aprile 2024, con effetti decorrenti dal 17 marzo 2025. La decisione impugnata era fondata su un episodio verificatosi il 17 marzo 2025: il soggetto, all'interno della Stazione dei Carabinieri di Sant'Angelo Lodigiano e alla presenza della moglie e del figlio, dopo il sequestro di un veicolo al figlio, avrebbe accusato i militari di avergli rovinato la vita, tenendo un atteggiamento giudicato intimidatorio e tale da esporre la situazione a rischio di degenerazione. Il ricorrente contestava, in sostanza, la revoca della misura alternativa; la Corte ha però ritenuto congrua la motivazione del Tribunale, richiamando la necessità di valutare la condotta del condannato, precedente e successiva ai reati in espiazione, ai fini del giudizio prognostico sull'efficacia del trattamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse motivato in modo congruo e senza erronea applicazione della legge penitenziaria, valorizzando un comportamento attuale del condannato incompatibile con la prosecuzione dell'affidamento in prova. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Ai fini della concessione e della permanenza delle misure alternative alla detenzione, il giudice deve valutare non solo la condotta tenuta in costanza di esecuzione, ma anche il comportamento antecedente e successivo ai reati oggetto di espiazione, perché rilevante per la prognosi sulla riuscita del percorso trattamentale.
  • La revoca dell'affidamento in prova può essere sorretta da una motivazione congrua che valorizzi un comportamento attuale del condannato incompatibile con le finalità della misura, specie quando esso manifesti un atteggiamento intimidatorio o comunque sintomatico di rischio di degenerazione della situazione.
  • In sede di legittimità, la decisione del Tribunale di sorveglianza sulla revoca della misura alternativa non è censurabile quando risulti sorretta da corretta applicazione della legge e da motivazione logicamente adeguata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di cause di esonero, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
RamiEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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