Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17789/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

Il ricorrente chiede la correzione di un'ordinanza della Corte di cassazione che, dopo avere rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate e condannato quest'ultima al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 5.600,00 oltre accessori e spese generali, non aveva però disposto la distrazione di tali spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Secondo il ricorrente, l'omessa menzione della distrazione costituiva un errore materiale emendabile. La Corte rileva che si tratta effettivamente di un errore materiale correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., e accoglie il ricorso limitatamente alla correzione del dispositivo.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale e ha disposto l'integrazione del dispositivo dell'ordinanza n. 17097/2021, aggiungendo dopo le parole "spese generali" la formula "con distrazione a favore dell'Avv. Achille Iroso, dichiaratosi antistatario". Ha inoltre ordinato che la correzione sia annotata dalla cancelleria sull'originale dell'ordinanza. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese del procedimento di correzione.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    È richiamato come base normativa per la correzione degli errori materiali del provvedimento.

  • art. 391-bis c.p.c.

    È richiamato per affermare la correggibilità dell'errore materiale anche nel giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • L'omessa indicazione della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, quando risulti dagli atti e dal contenuto del provvedimento, integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione previsto dal codice di rito.
  • La correzione dell'errore materiale può essere disposta dalla Corte di cassazione anche con riferimento a propri provvedimenti, mediante integrazione del dispositivo senza riapertura del giudizio di merito o cassazione con rinvio.
  • Nel procedimento di correzione dell'errore materiale, ove la parte intimata non svolga difese, non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento stesso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.