Cassazione Penale, Sentenza n. 10345/2025 del 14/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello che aveva rigettato la sua richiesta di rescissione del giudicato relativa alla sentenza del Tribunale di Roma del 13 aprile 2022 (irrevocabile 11 luglio 2022) per reato di truffa. Usai ha sostenuto che la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto che egli avesse avuto conoscenza del processo sulla base della sola dichiarazione di domicilio resa nella fase delle indagini preliminari e della notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore nominato d'ufficio ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. Ha dedotto che non era stato notificato alcun atto formale di "vocatio in iudicium" al suo scopo e che non poteva essergli addebitata colpa per non aver comunicato una eventuale sopravvenuta inidoneità del domicilio dichiarato, avendo il procedimento inizialmente pendenzo contro ignoti e avendo partecipato ad altri procedimenti, il che dimostra l'assenza di un comportamento volto a sottrarsi al processo. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, affermando il principio secondo cui l'effettiva conoscenza del procedimento si valuta con riferimento all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium" e non può desumersi dalla mera dichiarazione di domicilio nella fase investigativa, specie quando l'atto introduttivo non sia stato effettivamente notificato in quel luogo; ha inoltre precisato che la notifica eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, in luogo diverso dal domicilio indicato non assicura di per sè la conoscenza dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata della Corte d'appello di Roma. Ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Roma per il prosieguo del procedimento, rilevando che nel caso concreto non risultava notificato alcun atto formale di "vocatio in iudicium" al ricorrente e che non era provata una volontaria indicazione di domicilio idoneo a ricevere le notifiche con intento elusivo.
Norme richiamate
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Norma richiamata per la notificazione in luogo diverso dal domicilio indicato; la Corte ha osservato che la notifica ai sensi di questo comma, quando eseguita in luogo diverso rispetto al domicilio dichiarato, non consente di affermare automaticamente la sicura conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Norma relativa alla nomina del difensore d'ufficio; la presenza e l'attività del difensore di ufficio sono state considerate indicazioni di effettività della difesa, ma non sostituiscono l'esigenza che la "vocatio in iudicium" sia stata validamente portata a conoscenza dell'imputato.
Principio giurisprudenziale sulla "vocatio in iudicium"
Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, Cappelli, Rv. 279680 - 01; Sez. 1, n. 47373 del 12/11/2024, Muhametaj, Rv. 287291 -01; Sez. 1, n. 36543 del 12/06/2024, Mjielli, n.m.
La giurisprudenza consolidata afferma che l'effettiva conoscenza del procedimento si deve riferire all'accusa contenuta in un atto formale di chiamata in giudizio ("vocatio in iudicium"); la mera dichiarazione di domicilio nella fase delle indagini non è sufficiente a provare tale conoscenza se non seguono notifiche effettive dell'atto introduttivo in quel luogo.
Massime di principio
- La conoscenza effettiva del processo da parte dell'imputato va collegata alla notifica formale dell'atto introduttivo ("vocatio in iudicium"): la sola elezione o dichiarazione di domicilio in fase di indagini non è sufficiente se l'atto non è stato materialmente notificato in quel luogo.
- La notifica effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. (in luogo diverso dal domicilio dichiarato) non prova automaticamente che l'imputato abbia avuto conoscenza del processo; occorre valutare se la notifica sia stata idonea a raggiungere concretamente l'imputato.
- La presenza di un difensore d'ufficio e la partecipazione di un difensore alle udienze dimostrano l'esistenza di una difesa effettiva, ma non sostituiscono l'obbligo di una valida "vocatio in iudicium" a carico dell'imputato quando rilevante per questioni di rescissione del giudicato.
- Non si può presumere la colpa dell'imputato per mancata comunicazione di variazione di domicilio quando il procedimento era inizialmente pendente contro ignoti e non sussistono elementi concreti che dimostrino una volontaria intenzione dell'imputato di sottrarsi alle notifiche.
- Nei casi di dubbio sulla regolarità delle notifiche dell'atto introduttivo, il rimedio possibile è l'annullamento dell'ordinanza che aveva rigettato la rescissione del giudicato e la trasmissione degli atti per nuovo esame.
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