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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07236/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: dall'esame degli atti presentati risultava effettivamente prodotta la prova della notifica del ricorso e dell'avviso di fissazione dell'udienza all'Agenzia delle Entrate (trasmissione via PEC il 23/05/2025). L'ordinanza impugnata è stata annullata e gli atti sono stati rimessi al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bari per un nuovo esame.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 10/07/2025 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per mancata prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alla controparte Agenzia delle Entrate. Il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 606, lett. e) c.p.p. per difetto, contraddittorietà e illogicità della motivazione, sostenendo che la notifica del ricorso e dell'avviso di fissazione udienza era stata eseguita in data 18/03/2025 e che la prova della notifica era stata trasmessa al Tribunale di Sorveglianza di Bari via PEC in data 23/05/2025.

Norme richiamate

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    La norma è invocata come motivo di cassazione per vizio di motivazione (difetto, contraddittorietà o illogicità). La Corte ha ritenuto che la motivazione dell'ordinanza di inammissibilità fosse carente perché non aveva considerato la prova documentale della notifica via PEC risultante dagli atti, giustificando così l'annullamento e il rinvio.

Massime di principio

  • La prova della notifica (anche se effettuata via PEC) deve risultare negli atti: se è stata prodotta al giudice e risulta documentata, la mancata valutazione di tale prova può integrare un vizio di motivazione rilevante ai fini della cassazione.
  • L'inammissibilità di un ricorso per mancata notifica richiede che il giudice verifichi concretamente l'esistenza o meno della prova di notifica; il semplice rilievo formale senza esame della documentazione può essere annullato.
  • La trasmissione al giudice della prova della notifica dopo la data dell'udienza può comunque incidere sull'esito se tale prova è presente nel fascicolo e non è stata valutata dal giudice che ha dichiarato l'inammissibilità.
  • In caso di diniego del patrocinio a spese dello Stato basato su presunta mancata notifica, il ricorrente deve conservare e depositare prontamente la documentazione di notifica (PEC, ricevute, attestazioni) e, se necessario, impugnare il provvedimento dimostrando l'effettiva comunicazione alla controparte.
  • Quando la Corte di legittimità annulla per carenza motivazionale e rinvia, il giudice di merito è tenuto a riesaminare la questione alla luce delle prove già prodotte e a motivare compiutamente la nuova decisione.

Testo integrale

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