Cassazione Penale, Sentenza n. 28966/2022 del 21/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Lo Sasso era stato condannato dalla Corte di appello di Palermo — che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Trapani — per essersi più volte allontanato dal luogo di detenzione domiciliare senza autorizzazione, configurando il reato previsto dagli artt. 81 cpv., 385 e 99 c.p. Ha proposto ricorso per Cassazione contestando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e la valutazione della recidiva, deducendo violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione della Corte di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul merito formale della censura, ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza relativa alle attenuanti generiche: la Corte di merito aveva correttamente escluso tali attenuanti in presenza di precedenti penali e di un elemento soggettivo del reato non lieve, individuando elementi sufficienti a fondare la decisione. Quanto alla recidiva, la Cassazione ha ritenuto che la Corte di appello avesse motivato adeguatamente la rilevanza della stessa, considerando l'omogeneità e la prossimità temporale dei precedenti rispetto al reato. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 81 c.p. (concorso di persone nel reato)
La norma è stata richiamata in relazione alla configurazione del reato in concorso (se pertinente); il provvedimento non approfondisce specifiche interpretazioni della norma, limitandosi al fatto che il reato è stato ravvisato nella condotta complessiva dell'imputato
art. 385 c.p. (violazione degli obblighi relativi alla libertà personale o agli arresti domiciliari)
La norma è quella direttamente ricondotta alla condotta di allontanamento dagli arresti domiciliari: la sentenza conferma che ripetuti allontanamenti non autorizzati integrano il reato previsto
La Corte ha applicato il criterio che la semplice esistenza di precedenti non è automaticamente sufficiente: il giudice deve motivare specificamente la rilevanza della recidiva valutando natura dei reati, offensività delle condotte e distanza temporale; nel caso di specie la recidiva è stata ritenuta rilevante per l'omogeneità e prossimità dei precedenti
art. 62-bis c.p. (circostanze attenuanti generiche)
La Corte ha richiamato il carattere discrezionale del giudizio di merito sul riconoscimento delle attenuanti generiche: non è necessario che il giudice elenchi tutti i fattori positivi e negativi, è sufficiente che indichi gli elementi da soli idonei a giustificare l'esclusione o la concessione delle attenuanti; qui l'assenza di fattori positivi, i precedenti e la non lieve intensità dell'elemento soggettivo hanno giustificato l'esclusione
Massime di principio
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) è rimesso al giudizio discrezionale del giudice di merito: non è necessario un inventario esaustivo di tutte le circostanze positive e negative, ma la motivazione deve indicare elementi sufficienti a giustificare la decisione.
- La mera presenza di precedenti penali non basta di per sé a valorizzare la recidiva ai fini di un aggravamento: il giudice deve motivare specificamente perché la reiterazione del reato manifesti una maggiore pericolosità, considerando natura e offensività dei reati e la distanza temporale tra gli eventi.
- Le censure di illogicità della motivazione sono difficili da accogliere se la motivazione di merito indica elementi chiari (es. omogeneità e prossimità dei precedenti, intensità dell'elemento soggettivo) che giustificano l'esclusione delle attenuanti o il rilievo della recidiva.
- In sede di Cassazione il controllo sulla motivazione di fatto è limitato: se il giudizio di merito è sostenuto da elementi idonei e non manifestamente illogici, la Suprema Corte tende a dichiarare il ricorso inammissibile o infondato.
- Quando si impugna una decisione per mancato riconoscimento delle attenuanti o per valutazione della recidiva, è essenziale indicare con precisione quali elementi fattuali la Corte di merito avrebbe trascurato o travisato, e dimostrare l'illogicità manifesta della motivazione.
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