Ordinanza n. 2325/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n. 00623/2026, resa tra le parti. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Italiana Petroli S.p.a. il 8/6/2026: l’annullamento in parte qua della medesima sentenza del TAR Veneto, Sez. IV, n. 623/2026 del 19 marzo 2026, nella parte in cui ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado proposta da “italiana petroli S.p.a”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento comunale relativo alla rimozione dell'impianto di autolavaggio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La persona fisica appellante ha impugnato la sentenza del TAR Veneto e ha chiesto in via cautelare la sospensione della sua efficacia. La controversia riguarda la necessità di rimuovere un impianto di autolavaggio sovrastante un sito contaminato, per consentire la bonifica del suolo e della falda mediante l'estrazione delle cisterne destinate al deposito di carburanti. L'appellante ha inoltre contestato, secondo quanto emerge dall'appello incidentale, la posizione processuale della società Italiana Petroli S.p.A. La società ha proposto appello incidentale per ottenere l'annullamento della sentenza nella parte in cui il TAR aveva respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado. Il giudizio cautelare ha riguardato esclusivamente la domanda di sospensione della sentenza proposta dall'appellante principale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare per difetto del fumus boni iuris e del periculum in mora. Quanto al fumus, ha rilevato che la necessità di rimuovere l'impianto discendeva già dal provvedimento comunale di revoca temporanea della concessione di suolo pubblico adottato nel 2007, non impugnato, espressamente richiamato nel provvedimento contestato e non coinvolto nel precedente contenzioso tra le parti. Quanto al bilanciamento degli interessi, è stata ritenuta prevalente la tutela ambientale, poiché il sito risultava inquinato e da bonificare da circa venti anni e la rimozione dell'impianto era necessaria per eseguire le operazioni di bonifica. Il giudice ha inoltre considerato cessata da tempo l'attività economica e lo stato di sostanziale abbandono del sito. Il periculum in mora è stato escluso o comunque ritenuto recessivo, poiché le conseguenze patrimoniali della delocalizzazione temporanea dell'impianto non prevalgono sull'interesse ambientale e la vetustà dell'impianto pone in dubbio la sua futura utilizzabilità o riallocazione. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dell'appellante, nella misura di euro 1.500,00 oltre accessori in favore del Comune di Venezia e di ulteriori euro 1.500,00 oltre accessori in favore della società.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base processuale per la domanda cautelare in appello e per la valutazione della sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, il fumus boni iuris può essere escluso quando l'obbligo o la necessità dell'intervento contestato discenda già da un precedente provvedimento amministrativo non impugnato, richiamato nell'atto gravato e rimasto estraneo al contenzioso.
- Nel bilanciamento cautelare, l'interesse alla tutela ambientale e alla bonifica di un sito contaminato prevale sull'interesse economico alla conservazione o alla delocalizzazione temporanea di un impianto, quando la rimozione dell'impianto sia necessaria per rendere possibili le operazioni di bonifica.
- Il periculum in mora non assume consistenza prevalente quando l'attività economica sia cessata, il sito versi in stato di sostanziale abbandono e l'impianto, anche per la sua vetustà, presenti dubbia utilizzabilità o riallocabilità futura.
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