Cassazione Penale, Ordinanza n. 30592/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero prive di specificità perché dirette a sollecitare una nuova valutazione del fatto e a riproporre censure già disattese dal giudice di merito con motivazione giuridicamente corretta e immune da manifesta illogicità. In conseguenza, ha disposto le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per i delitti di oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale. Dalla motivazione emerge che la difesa ha censurato la ricostruzione dei fatti e la qualificazione delle espressioni e delle condotte come penalmente rilevanti, sostenendo in sostanza che si trattasse di una mera invettiva personale o di un conflitto derivante da precedenti controlli, e quindi non collegato agli atti d'ufficio. La Corte di cassazione ha però rilevato che i motivi si risolvevano in censure fattuali e reiterative di questioni già esaminate e respinte in appello, a fronte di una ricostruzione fondata sull'annotazione di servizio e sulla testimonianza dell'operante, che avevano descritto minacce e ingiurie rivolte per impedire un ordinario accertamento e anche alla sola vista del maresciallo, quindi in connessione con l'esercizio delle funzioni pubbliche.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dispone le conseguenti pronunce previste dalla norma, incluse le statuizioni economiche/processuali accessorie.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si traduce in una mera contestazione del fatto o nella riproposizione di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza evidenziare vizi logici o giuridici della motivazione.
- La qualificazione delle minacce o ingiurie come condotte rilevanti nei confronti del pubblico ufficiale non viene meno solo perché inserite in un pregresso conflitto personale, se dagli elementi acquisiti risulta che esse sono collegate agli atti dell'ufficio e finalizzate a ostacolare l'ordinario accertamento.
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da fonti probatorie convergenti e da motivazione non manifestamente illogica, la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione del compendio probatorio.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 11 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30549/2026 del 11/08/2026
- ordinanza_penale · 11 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30551/2026 del 11/08/2026
- ordinanza_penale · 11 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30552/2026 del 11/08/2026
- ordinanza_penale · 11 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30554/2026 del 11/08/2026
- ordinanza_penale · 11 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30555/2026 del 11/08/2026
- ordinanza_penale · 11 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30556/2026 del 11/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →