Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25542/2023 del 31/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di rinvio successivo a precedente pronuncia di cassazione, nel quale la Corte d'appello di Perugia ha rideterminato i compensi del giudizio di primo grado, ha posto a carico dell'Amministrazione le spese del giudizio di legittimità, ma ha compensato le spese del giudizio di rinvio. Il ricorrente ha impugnato solo la statuizione sulle spese del rinvio, deducendo violazione e/o falsa applicazione degli artt. 92 c.p.c. e 4 d.m. 55/2014, oltre a difetto di motivazione, sostenendo che le ragioni addotte dalla Corte d'appello - assenza di opposizione della difesa erariale e oggettiva semplicità della materia e dell'attività difensiva - non integrassero gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione integrale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha affermato che la mancata opposizione dell'Amministrazione e la semplicità della materia e dell'attività difensiva non costituiscono, di per sé, gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come risultante dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, soprattutto quando la parte abbia dovuto comunque adire il giudice per ottenere il riconoscimento del proprio diritto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente alla statuizione sulle spese del giudizio di rinvio e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito, condannando il Ministero a rifondere le spese del giudizio di rinvio e quelle del giudizio di legittimità, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione integrale delle spese richiede gravi ed eccezionali ragioni; la mera assenza di opposizione della controparte e la semplicità della controversia non bastano.

  • art. 4 d.m. 55/2014

    La censura lo richiama insieme all'art. 92 c.p.c. in relazione alla liquidazione delle spese, ma la decisione si concentra sul divieto di compensazione non sorretto da adeguata giustificazione.

  • Corte costituzionale n. 77/2018

    È richiamata come parametro che ha inciso sulla formulazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., riaffermando la necessità di gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione.

  • Cass. n. 20105/2022

    È richiamata quale precedente conforme sul punto: la mancata opposizione della P.A. e la semplicità della materia non giustificano la compensazione delle spese quando la parte ha dovuto agire in giudizio.

Massime di principio

  • La compensazione integrale delle spese processuali è consentita solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni specificamente apprezzabili; non è sufficiente un richiamo generico alla semplicità della controversia o all'assenza di opposizione della controparte.
  • Quando una parte sia stata costretta a instaurare il giudizio per ottenere il riconoscimento del proprio diritto, la mancata contestazione della controparte non costituisce, da sola, ragione idonea a compensare le spese.
  • In sede di legittimità, se la questione attiene esclusivamente alla statuizione sulle spese e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la decisione impugnata e provvedere direttamente nel merito sulla liquidazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.