Cassazione Civile, Ordinanza n. 25542/2023 del 31/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di rinvio successivo a precedente pronuncia di cassazione, nel quale la Corte d'appello di Perugia ha rideterminato i compensi del giudizio di primo grado, ha posto a carico dell'Amministrazione le spese del giudizio di legittimità, ma ha compensato le spese del giudizio di rinvio. Il ricorrente ha impugnato solo la statuizione sulle spese del rinvio, deducendo violazione e/o falsa applicazione degli artt. 92 c.p.c. e 4 d.m. 55/2014, oltre a difetto di motivazione, sostenendo che le ragioni addotte dalla Corte d'appello - assenza di opposizione della difesa erariale e oggettiva semplicità della materia e dell'attività difensiva - non integrassero gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione integrale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha affermato che la mancata opposizione dell'Amministrazione e la semplicità della materia e dell'attività difensiva non costituiscono, di per sé, gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come risultante dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, soprattutto quando la parte abbia dovuto comunque adire il giudice per ottenere il riconoscimento del proprio diritto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente alla statuizione sulle spese del giudizio di rinvio e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito, condannando il Ministero a rifondere le spese del giudizio di rinvio e quelle del giudizio di legittimità, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
La compensazione integrale delle spese richiede gravi ed eccezionali ragioni; la mera assenza di opposizione della controparte e la semplicità della controversia non bastano.
La censura lo richiama insieme all'art. 92 c.p.c. in relazione alla liquidazione delle spese, ma la decisione si concentra sul divieto di compensazione non sorretto da adeguata giustificazione.
Corte costituzionale n. 77/2018
È richiamata come parametro che ha inciso sulla formulazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., riaffermando la necessità di gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione.
Cass. n. 20105/2022
È richiamata quale precedente conforme sul punto: la mancata opposizione della P.A. e la semplicità della materia non giustificano la compensazione delle spese quando la parte ha dovuto agire in giudizio.
Massime di principio
- La compensazione integrale delle spese processuali è consentita solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni specificamente apprezzabili; non è sufficiente un richiamo generico alla semplicità della controversia o all'assenza di opposizione della controparte.
- Quando una parte sia stata costretta a instaurare il giudizio per ottenere il riconoscimento del proprio diritto, la mancata contestazione della controparte non costituisce, da sola, ragione idonea a compensare le spese.
- In sede di legittimità, se la questione attiene esclusivamente alla statuizione sulle spese e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la decisione impugnata e provvedere direttamente nel merito sulla liquidazione delle spese.
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