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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8086/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile per tardività la dichiarazione di ricusazione proposta dall'imputato Paolino Lo Bianco nei confronti dei giudici Brigida Cavasino e Glida Romano, chiamati a giudicare nel procedimento denominato "Rinascita-Scott". La ricusazione si fondava sul fatto che gli stessi magistrati avevano partecipato alla valutazione della posizione di Luigi Mancuso nel procedimento "Nemea" e che, in quel processo, era stata accolta analoga ricusazione proposta dal coimputato Giuseppe Antonio Accorinti. Il ricorrente contestava la tardività ritenendo che la causa della ricusazione fosse divenuta nota solo in data più recente (con comunicazione in udienza del 2 settembre 2022 e con il deposito delle motivazioni della sentenza "Nemea" il 5 marzo 2021 non essendo rilevante nel suo fascicolo), e sosteneva che l'accoglimento della ricusazione per Accorinti dovesse estendersi anche a lui in quanto ritenuto affiliato allo stesso clan.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per aspecificità e manifestata infondatezza. Ha ritenuto confermabile il giudizio di intempestività della ricusazione pur individuando un diverso dies a quo rispetto alla Corte di appello: il ricorrente non ha dimostrato quando è venuto effettivamente a conoscenza della causa di ricusazione (se la dichiarazione di Accorinti fosse stata proposta in udienza o depositata in cancelleria), gravando su di lui l'onere di allegare tale elemento che attiene alla ammissibilità dell'impugnazione. La Corte ha altresì escluso l'automatico effetto estensivo dell'accoglimento della ricusazione nei confronti di altri imputati, richiedendo che emerga come la precedente decisione abbia già valutato la responsabilità dell'odierno ricorrente. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, in via equitativa, al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 38 cod. proc. pen.

    art. 38, comma 2, cod. proc. pen.

    Stabilisce i termini per proporre la ricusazione: entro le questioni preliminari o, se la causa emerge successivamente, entro tre giorni dalla conoscenza; se la causa emerge in udienza, prima della sua conclusione. La Corte ha applicato questo principio ritenendo che il termine operi dal momento in cui il ricorrente ha avuto conoscenza della causa della ricusazione e che il ricorrente non abbia provato tale momento.

  • art. 37 cod. proc. pen.

    Norma procedurale sulla ricusazione; il ricorso denunciava violazione di tale norma, ma la Corte ha ritenuto la censura aspecifica perché non chiariva il preciso contenuto e le modalità concrete della violazione contestata.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.

    Articolo che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il difensore ha indicato tali lett. come base del gravame, ma la Corte ha ritenuto il motivo formulato difettoso di specificità e, comunque, manifestamente infondato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna alle spese e può disporre il versamento a titolo di ammenda; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a versare 3.000 euro alla cassa delle ammende in via equitativa.

  • Sentenza Corte Cost. n. 371 del 1996

    Sent. Corte Cost. n. 371/1996

    La Corte sottolinea che la pronuncia costituzionale ha carattere limitato: l'automatica ricusazione del giudice che abbia partecipato a giudicare coimputati è applicabile solo se la precedente sentenza abbia già valutato la posizione del ricorrente in termini tali da influire direttamente sulla sua responsabilità. Nel caso in esame tale presupposto non è dimostrato.

  • Sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000

    Sent. Corte Cost. n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla valutazione sulla mancanza di colpa grave del ricorrente nella presentazione dell'impugnazione; per questo la Corte ha comunque limitato la sanzione pecuniaria ad un importo determinato in via equitativa.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 (conv. L. n. 176/2020)

    art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Norma legislativa che ha consentito la trattazione scritta del giudizio in Cassazione; il procedimento si è svolto secondo tale disciplina e con requisitoria scritta del Procuratore Generale.

Massime di principio

  • La dichiarazione di ricusazione deve essere proposta entro il termine previsto dall'art. 38 c.p.p.: entro le questioni preliminari o, se la causa emerge successivamente, entro tre giorni dalla conoscenza; se la causa emerge in udienza, prima della sua chiusura.
  • La conoscenza della causa di ricusazione è elemento decisivo e spetta alla parte che ricusa allegarla con precisione: l'onere di provare quando è venuta a conoscenza grava sul ricorrente e la mancata allegazione rende la censura aspecifica e inammissibile.
  • L'accoglimento di una ricusazione proposta da un coimputato non produce automaticamente effetti estensivi sugli altri imputati: occorre che la precedente decisione abbia effettivamente valutato la responsabilità del ricorrente in modo tale da determinare un pregiudizio.
  • La mera partecipazione di un giudice a un precedente processo non configura di per sé causa di ricusazione, salvo che in quel precedente processo sia stata già valutata la posizione, in termini di responsabilità, dell'odierno ricorrente.
  • In sede di Cassazione le censure devono essere specifiche: motivi generici o privi di puntuale allegazione dei fatti inerenti all'ammissibilità saranno dichiarati inammissibili.
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese e, in via equitativa, al versamento di somme alla cassa delle ammende se non si ritiene che il ricorso sia stato proposto in colpa grave.

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