Cassazione Penale, Sentenza n. 34700/2025 del 24/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello per vari motivi: Lepore Francesco ha dedotto la violazione di legge per l'omessa verifica preliminare della sussistenza dell'attenuante prevista dall'art.62, n.4 cod. pen. (minima entità del danno) e la conseguente incongruità della riduzione della pena; Lepore Giuseppe ha dedotto (i) mancanza o contraddittorietà della motivazione, con specifica contestazione della riqualificazione dei fatti sotto la fattispecie della truffa, e (ii) difetto di motivazione e incongruità della pena per l'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche in relazione al ruolo minoritario; Cammarata Umberto ha dedotto (i) che la Corte d'appello, pur consentendo il bilanciamento fra aggravante e attenuante, ha poi commisurato la pena in misura non coincidente col minimo edittale senza giustificazione (problema di reformatio in peius), in quanto il giudice di primo grado avrebbe applicato erroneamente la cornice edittale sopravvenuta, e (ii) che la Corte d'appello ha inflitto una sanzione pecuniaria non prevista in primo grado, violando il divieto di reformatio in peius.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Motivi: le doglianze relative a questioni rinunciate o inerenti la determinazione della pena dopo un concordato in appello sono inammissibili se non si tramutano in illegittimità della sanzione (cioè fuori limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge); la Corte ha ritenuto irrilevante la diversa quantificazione della pena in primo grado quando l'appello ha determinato la pena entro la cornice edittale applicabile ratione temporis (esclusa la violazione del divieto di reformatio in peius); l'aggiunta della multa in appello non configura reformatio in peius quando l'importo è modesto e non determina, mediante il ragguaglio ex art.135 c.p., un aumento del trattamento complessivo oltre la pena detentiva originaria. Conseguenze: ricorsi dichiarati inammissibili, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina il patteggiamento in appello (concordato); la Corte ha applicato i principi relativi all'appello concordato per escludere l'ammissibilità di certe censure.
artt. 110, 624-bis e 625, n.2 cod. pen.
artt. 110, 624-bis, 625 n.2 c.p.
Norme relative alla partecipazione al reato e alla fattispecie contestata (ricettazione/contravvenzione collegata); la qualificazione è stata oggetto di censura ma la Cassazione ha ritenuto inammissibili le doglianze sull'errata qualificazione quando proposte dopo concordato in appello.
Circostanza attenuante per la minima entità del danno; la questione della verifica preliminare della sua sussistenza era centrale nelle censure ma la Corte ha ritenuto inammissibili i motivi che la impugnavano nell'ambito del concordato in appello.
Norme sulle condizioni di proscioglimento; la Corte segnala che doglianze relative alla mancata valutazione di tali condizioni sono inammissibili se proposte dopo un concordato in appello.
Principi di commisurazione della pena; i profili di congruità della pena sollevati sono stati considerati inammissibili salvo che non emergano illiceità o superamento dei limiti edittali.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Motivo di cassazione relativo a violazione di legge nella motivazione; la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze fondate su tale articolo se attinenti a questioni rimesse dal concordato in appello.
Regola del ragguaglio tra pene detentive e pecuniarie per valutare l'equivalenza delle sanzioni; la Corte ha usato questo parametro per escludere che l'introduzione di una multa in appello abbia determinato una reformatio in peius.
L. 23/06/2017, n.103 (modifiche a art.624-bis c.p.)
Riferimento alle modifiche normative in tema di cornice edittale del reato contestato; la Corte ha valutato la cornice applicabile ratione temporis (testo vigente al momento del fatto) e ha escluso l'errore nel computo della pena in appello.
Massime di principio
- Dopo un concordato in appello (patteggiamento in appello), molte censure degli imputati sono inammissibili: non sono ammesse doglianze sui motivi rinunciati né quelle sulla determinazione della pena che non si traducano in illegittimità formale o materiale della sanzione (es.: fuori dei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge).
- La verifica preliminare della sussistenza di un'attenuante (es. art.62, n.4) è rilevante, ma contestarla in cassazione dopo un concordato in appello può risultare inammissibile se la questione non incide sulla legittimità della sanzione complessiva.
- Il giudice d'appello può rideterminare la pena entro la cornice edittale applicabile ratione temporis: la semplice divergenza con la valutazione operata in primo grado non configura automaticamente reformatio in peius.
- Il divieto di reformatio in peius opera con riferimento all'effetto complessivo della sentenza: l'aggiunta di una multa in appello non costituisce reformatio in peius se, mediante il ragguaglio ex art.135 c.p., non risulta un aumento della pena complessiva rispetto a quella detentiva originariamente inflitta.
- Le doglianze sulla qualificazione giuridica del fatto proposte dopo un accordo/concordato in appello sono spesso inammissibili; per essere ammesse devono tradursi in una illegittimità della pena imposta (es.: pena fuori dai limiti edittali).
- In caso di inammissibilità dei ricorsi per fatti analoghi, è possibile la condanna alle spese processuali e, se non sussiste colpa grave, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; pertanto va valutato il convenienza del ricorso in cassazione quando le possibilità di successo sono limitate.
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