Cassazione Penale, Sentenza n. 41858/2024 del 13/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del 31/05/2024 che aveva confermato in parte la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Monza per i reati di rapina pluriaggravata e porto illegale di armi. Il ricorrente deduceva carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e inosservanza/erronea applicazione della legge penale; censurava in particolare l'affidamento, ai fini dei gravi indizi, sulle dichiarazioni della persona offesa ritenute prive di riscontri (assenza di immagini di videosorveglianza), neccessità di maggiore rigore valutativo, e contestava la valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di recidiva, scelta della custodia in carcere rispetto agli arresti domiciliari), rilevando la propria condizione di incensurato, la presunta presenza di un lavoro regolare e il domicilio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il Tribunale per il riesame avesse adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi in particolare in base alla credibilità, chiarezza, coerenza e precisione delle dichiarazioni della persona offesa e a riscontri esterni (assenza di partita IVA e di rilevanza fiscale del presunto commercio d'auto del ricorrente, mancata indicazione dei complici, veicolo senza targa, precedenti controlli con indirizzi diversi). Sul piano cautelare la Corte ha ritenuto non manifestamente illogica la scelta della custodia in carcere anziché gli arresti domiciliari, considerato il pericolo di reiterazione e il collegamento con contesti criminali. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e al versamento, a titolo equitativo, di euro 3.000 alla cassa delle ammende; ordinati adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato per distinguere il livello di valutazione degli indizi per il giudizio di merito (che richiede precisione e concordanza) rispetto al grado richiesto in sede cautelare; la Corte sottolinea che il comma 2 non si applica integralmente al giudizio cautelare.
art. 273, comma 1-bis cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare i limiti normativi della valutazione degli indizi in sede cautelare e l'applicabilità di taluni commi di art. 192 (solo i commi 3 e 4), confermando che il giudice cautelare richiede un giudizio di "qualificata probabilità".
Norma che dispone la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità/rigetto del ricorso: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 94, comma 1-ter disposizioni attuative c.p.p.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia; la cancelleria è incaricata di darne esecuzione.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per disporre che il versamento alla cassa delle ammende sia disposto solo se non si ritiene che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; non ritenuto viziato il ricorso, ma disposto comunque il versamento equitativo di euro 3.000.
Massime di principio
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, se ritenute credibili e adeguatamente motivate dal giudice, costituire da sole gravi indizi di colpevolezza anche in assenza di riscontri materiali: il giudice deve motivare la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca.
- Il livello probatorio richiesto per l'adozione di misure cautelari ("qualificata probabilità") è meno stringente di quello necessario per la condanna; pertanto la Cassazione controlla solo la completezza, adeguatezza e logicità della motivazione, non riesamina i fatti.
- Le censure che si limitano a proporre una diversa valutazione degli elementi già esaminati dal giudice cautelare sono inammissibili in sede di legittimità salvo evidenti contraddizioni o vizi logici manifeste nel provvedimento impugnato.
- La carenza di elementi materiali come riprese video non determina automaticamente l'inesistenza dei gravi indizi: ciò va valutato nel contesto complessivo delle dichiarazioni e degli altri riscontri logici e fattuali.
- La scelta della misura cautelare deve essere motivata rispetto alle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento probatorio, fuga); la Cassazione verifica la logicità della motivazione ma non sostituisce il giudizio del giudice del riesame sulle condizioni soggettive dell'imputato.
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