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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32622/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per un furto aggravato. Il ricorso articolava due motivi: con il primo lamentava il mancato riconoscimento di una pena sostitutiva, deducendo che i giudici di merito non avrebbero motivato sul mancato esercizio del potere discrezionale in tal senso; con il secondo censurava la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. In sostanza, però, la Corte ha rilevato che entrambi i motivi erano formulati in modo generico e privo di specificità, poiché non confrontati con i presupposti legali delle richieste avanzate e, quanto al secondo motivo, non idonei a criticare la valutazione di gravità del fatto e l'abitualità desunta dai precedenti specifici per furto.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità non è invocabile in modo generico; occorre una concreta critica alla valutazione di particolare gravità del fatto e, in presenza di plurimi precedenti specifici per furto, può ravvisarsi abitualità ostativa all'applicazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione del ricorso, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 131-bis c.p.

    L'abitualità desumibile dai precedenti penali specifici ostacola l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Massime di principio

  • Un motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità quando si limita ad affermare l'omessa motivazione del giudice di merito, senza allegare e dimostrare i presupposti di legge della richiesta formulata.
  • La censura sul mancato riconoscimento di una pena sostitutiva deve confrontarsi con i relativi presupposti normativi: non è sufficiente richiamare la sola entità della pena inflitta.
  • La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. deve essere sorretta da una critica effettiva alla valutazione giudiziale della gravità del fatto; la presenza di precedenti specifici per reati della stessa indole può integrare indice di abitualità ostativa.
  • Quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile per ragioni evidenti, la Corte può ravvisare profili di colpa e applicare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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