Cassazione Penale, Ordinanza n. 13409/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Torino, il quale a sua volta aveva respinto la richiesta di liberazione anticipata. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo l'illegittimità della sanzione disciplinare presupposta al diniego della liberazione anticipata perché il collegio di disciplina che l'aveva applicata sarebbe stato composto in modo erroneo, avendo partecipato il medico di guardia anziché il dirigente sanitario incardinato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla composizione del collegio disciplinare fosse estranea al procedimento di liberazione anticipata e che dovesse invece essere fatta valere con reclamo contro la sanzione disciplinare ai sensi degli artt. 35-bis e 69 ord. pen. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
indicano il rimedio da esperire per contestare il provvedimento disciplinare presupposto, non il procedimento di liberazione anticipata.
insieme all'art. 35-bis ord. pen., è il mezzo di impugnazione corretto avverso la sanzione disciplinare richiamata dal ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro il diniego della liberazione anticipata non possono essere dedotti vizi propri della sanzione disciplinare presupposta, se tali vizi non attengono al procedimento di sorveglianza impugnato.
- Le censure relative alla legittimità della sanzione disciplinare devono essere proposte con il rimedio specifico previsto dall'ordinamento penitenziario contro quella sanzione, e non nel successivo giudizio sul beneficio penitenziario.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risultano elementi idonei a escludere la colpa nella sua proposizione, il ricorrente è tenuto al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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