Cassazione Civile, Ordinanza n. 10504/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cliente)
La controversia
Un avvocato aveva convenuto in giudizio la propria cliente davanti al Tribunale di Roma con rito sommario ex art. 702-bis c.p.c. per ottenere il pagamento di compensi professionali per l’attività di rappresentanza e difesa svolta in tre procedimenti dinanzi al Tribunale di Potenza, sezione lavoro. La convenuta si era costituita contestando la pretesa, deducendo l’inadempimento del professionista, l’eccessività degli importi richiesti e proponendo anche exceptio doli. Il Tribunale aveva riconosciuto provato il conferimento dell’incarico e l’effettiva attività svolta almeno in uno dei procedimenti, liquidando un importo inferiore a quello richiesto. In cassazione la cliente ha proposto due motivi: con il primo ha censurato la determinazione del compenso; con il secondo, trattato prioritariamente, ha denunciato omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per non avere il Tribunale considerato le sue allegazioni sulla mancata diligenza del professionista e sull’exceptio doli, ritualmente dedotte in comparsa di costituzione e risposta.
La decisione
La Corte ha rigettato le eccezioni preliminari di improcedibilità e inammissibilità sollevate dal controricorrente, ritenendo corretta sia la produzione della copia autentica del provvedimento con relata di notifica sia la procura speciale conferita su supporto cartaceo e autenticata dal difensore con firma digitale ai sensi dell’art. 83 c.p.c. Ha quindi accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo fondata la doglianza di omesso esame delle eccezioni di inadempimento e exceptio doli, perché il giudice di merito aveva omesso ogni motivazione su tali contestazioni, che erano potenzialmente idonee a paralizzare la domanda di compensi. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito. L’ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
è il rito sommario con cui era stata introdotta la domanda di pagamento dei compensi professionali.
la procura speciale può essere apposta a margine o in calce, oppure su foglio separato/materialmente congiunto; se conferita su supporto cartaceo e il difensore costituisce in via telematica, la copia informatica autenticata con firma digitale è idonea.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è limitato all’omesso esame di fatti decisivi e alle sole anomalie motivazionali che integrano violazione di legge costituzionalmente rilevante.
ha introdotto la nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., restringendo il vizio motivazionale deducibile in cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo oppure quando la motivazione sia meramente apparente, mancante, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile.
- Se il giudice di merito omette di esaminare eccezioni specificamente dedotte e potenzialmente idonee a paralizzare la pretesa azionata, la decisione è cassabile per difetto di motivazione sul punto decisivo.
- La procura alle liti conferita su supporto cartaceo è validamente utilizzabile anche nel processo telematico se il difensore ne trasmette copia informatica autenticata con firma digitale secondo l’art. 83 c.p.c.
- L’eccezione di improcedibilità per difetto della prova della notificazione o per vizi formali della procura va respinta quando dagli atti risulti comunque la tempestiva notificazione e la regolarità sostanziale della produzione documentale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10425/2023 del 19/04/2023
- ordinanza_civile · 19 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10429/2023 del 19/04/2023
- ordinanza_civile · 19 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10430/2023 del 19/04/2023
- ordinanza_civile · 19 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10431/2023 del 19/04/2023
- ordinanza_civile · 19 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10432/2023 del 19/04/2023
- ordinanza_civile · 19 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10439/2023 del 19/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →