Cassazione Penale, Ordinanza n. 12945/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su censure generiche e non specifiche rispetto alla motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello che lo aveva ritenuto penalmente responsabile. L'unico motivo deduceva un vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto generico e privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., perché non confrontava in modo critico la motivazione di merito né indicava puntualmente quali errori di fatto o di diritto inficiassero il ragionamento decisorio.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e contenere l'enunciazione chiara e precisa dei rilievi critici rispetto alla decisione impugnata; la mancanza di specificità rende il ricorso inammissibile.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità quando le censure si risolvono in affermazioni generiche, prive di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- La specificità del motivo richiede l'indicazione chiara e puntuale degli elementi di fatto o di diritto che si assumono erroneamente valutati dal giudice di merito, così da consentire alla Corte di legittimità l'esercizio del controllo demandato.
- Non è sufficiente lamentare in modo astratto un vizio di motivazione sulla responsabilità penale se non si spiegano le ragioni per cui il percorso argomentativo del giudice di merito sarebbe illogico, incoerente o giuridicamente erroneo.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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