Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05401/2026 del 10/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia originava da un'azione risarcitoria proposta da una persona fisica, quale socio unico di una società e insieme ad essa quale socio di altra società, contro una banca e una società di leasing, assumendo condotte illecite consistenti in una presunta estorsione contrattuale. I fatti allegati riguardavano rapporti bancari e di leasing, mutui richiesti per progetti di sviluppo e una operazione immobiliare destinata a centro logistico; si deduceva che, nel corso di trattative per due transazioni, gli istituti avessero esercitato pressioni indebite, subordinando la definizione di una transazione relativa a un mutuo alla definizione di contestazioni sul leasing e intimando il pagamento di rate asseritamente sospese per moratoria, oltre a segnalare la debitrice alla Centrale Rischi. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, il ricorso per cassazione veniva respinto con ordinanza; contro tale ordinanza il soccombente proponeva revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., lamentando errori di fatto nella decisione di legittimità. Con il primo motivo deduceva che l'ordinanza avrebbe erroneamente supposto l'esistenza di una 'doppia conforme' tra tribunale e corte d'appello, mentre tale richiamo non vi sarebbe stato; con il secondo motivo sosteneva che la Corte avesse travisato gli atti, confondendo la posizione di una resistente, parlando di 'lettere' al plurale e menzionando un preannuncio di segnalazione in Centrale Rischi che non sarebbe mai esistito. La Corte ha ritenuto che entrambi i motivi non denunciassero un errore di fatto revocatorio, ma mirassero a contestare valutazioni giuridico-processuali e ricostruzioni della vicenda già dibattute nel giudizio di cassazione, nonché a sollecitare una rivalutazione del merito e degli atti, inammissibile nel paradigma dell'art. 395, n. 4, c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, rilevando che le doglianze non integravano un errore di fatto revocatorio: la questione della doppia conforme era stata oggetto di discussione e di valutazione giuridico-processuale, mentre le asserite sviste su soggetti, lettere e preavviso di segnalazione richiedevano una rilettura interpretativa degli atti e non un errore percettivo immediatamente rilevabile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese a ciascuna controricorrente, oltre al pagamento, in favore di ciascuna di esse, della somma di Euro 6.000,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c., nonché della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., con ulteriore statuizione sul contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    Richiamato per la difesa personale in proprio del ricorrente.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Individuato come base del rimedio revocatorio avverso le decisioni di legittimità.

  • art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio deve consistere in una svista percettiva su un fatto non controverso, immediatamente rilevabile, decisivo e non concernente valutazioni o interpretazioni.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato quale preclusione al controllo sul vizio motivazionale in presenza di doppia conforme.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai motivi di ricorso per cassazione originariamente proposti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Cita il rito camerale e il deposito di memorie.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    Applicato per la condanna equitativa per lite abusiva o temeraria, ritenuta integrata dalla proposizione di un rimedio manifestamente inammissibile.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    Applicato con condanna in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato in relazione al bilanciamento con le esigenze di ragionevole durata e al contrasto con gli abusi processuali.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone una svista percettiva su un fatto non discusso, oggettivamente verificabile e decisivo; non è configurabile quando la censura investe la qualificazione giuridico-processuale della vicenda o la valutazione del materiale di causa.
  • La revocazione delle decisioni di cassazione non può essere utilizzata come surrogato di un ulteriore grado di giudizio per riproporre questioni già esaminate, né per sollecitare una nuova lettura delle risultanze di merito.
  • Per integrare l'errore revocatorio è necessario che esso emerga ictu oculi dal confronto tra decisione impugnata e atti del giudizio di legittimità, senza bisogno di argomentazioni interpretative o ricostruzioni comparative complesse.
  • Le contestazioni che riguardano formule riassuntive, qualificazioni complessive delle posizioni soggettive o ricostruzioni del quadro fattuale effettuate dal giudice di legittimità non costituiscono, di regola, errore di fatto revocatorio se richiedono attività valutativa.
  • La proposizione di un ricorso manifestamente inammissibile, specie quando ignora i limiti oggettivi del rimedio esperito, può integrare abuso del processo e giustificare la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.