Cassazione Penale, Ordinanza n. 37113/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento relativo a un fatto commesso il 2 maggio 2017, l'imputato era stato ritenuto responsabile in primo grado e la Corte d'appello di Bologna aveva confermato la condanna per concorso in truffa. In cassazione la difesa ha proposto un unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., sostenendo che il reato di truffa non fosse configurabile perché gli artifizi e raggiri sarebbero stati troppo grossolani. La censura mirava in sostanza a contestare la valutazione di merito sulla idoneità di un assegno privo dei dati necessari per il pagamento a trarre in inganno la persona offesa, riproponendo doglianze già dedotte in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, fosse in realtà una critica alla valutazione di merito compiuta dai giudici territoriali sulla capacità decettiva della condotta, senza un confronto effettivo con le argomentazioni della sentenza impugnata. Ha inoltre osservato che la doglianza era comunque manifestamente infondata, poiché la Corte d'appello aveva ravvisato sia l'elemento soggettivo sia gli artifizi e raggiri idonei a trarre in inganno la persona offesa. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende. La Corte ha anche precisato che l'inammissibilità impedisce di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
Norme richiamate
Richiamato come base del concorso di persone nel reato contestato insieme alla truffa.
Norma incriminatrice della truffa; la Corte ribadisce che, nel caso concreto, risultavano integrati gli artifizi e raggiri idonei a trarre in inganno la persona offesa e l'elemento soggettivo del reato.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Invocato dalla difesa come vizio di violazione di legge, ma ritenuto in concreto usato per contestare la valutazione di merito, quindi non proponibile in cassazione nei termini formulati.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare formalmente una censura di violazione di legge in una critica alla ricostruzione fattuale e alla valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito, se non si confronta puntualmente la motivazione impugnata.
- La truffa è configurabile quando la condotta presenti artifizi o raggiri idonei, secondo la valutazione di merito sorretta da motivazione logica e giuridica, a indurre in errore la persona offesa; la mera asserita grossolanità dei mezzi utilizzati non esclude di per sé il reato.
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, non può essere rilevata la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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