Cassazione Penale, Ordinanza n. 03132/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di due imputate per detenzione/cessione di stupefacenti in relazione a un’attività di spaccio ricondotta all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990, revocando solo la confisca del denaro sequestrato. Le ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione, tramite difensore, con un unico motivo di vizio di motivazione e violazione di legge, sostenendo che non fosse stata riconosciuta la più lieve ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, che a loro dire avrebbe dovuto trovare applicazione in base alle circostanze concrete del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi perché manifestamente infondati. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale sul diniego della fattispecie lieve, evidenziando che il giudice di merito aveva esaminato complessivamente i criteri normativi rilevanti (mezzi, modalità e circostanze dell’azione, nonché quantità e qualità della sostanza) e aveva valorizzato elementi indicativi della professionalità e non occasionalità dell’attività di spaccio. Conseguentemente ha disposto la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuna in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice posta a base della condanna per attività illecita in materia di stupefacenti, confermata in appello e non incisa dal ricorso
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
la fattispecie di lieve entità richiede una valutazione complessiva di mezzi, modalità e circostanze dell'azione, nonché di quantità e qualità della sostanza; deve emergere una minima offensività del fatto
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per escludere ragioni di esonero dalla condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Il riconoscimento del fatto di lieve entità in materia di stupefacenti presuppone una valutazione globale e coordinata di tutti gli indici normativi, sia relativi alla condotta sia relativi alla sostanza oggetto dell’azione.
- Il giudice deve motivare in modo espresso sulla rilevanza attribuita ai diversi elementi del fatto e può negare la lieve entità quando anche uno solo degli aspetti valorizzati deponga per un’offensività non minima.
- La qualificazione ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non può essere affermata in modo automatico, ma deve costituire l’esito di un apprezzamento complessivo coerente con i principi di offensività e proporzionalità.
- In sede di legittimità, è manifestamente infondato il ricorso che si limita a censurare la valutazione di merito senza evidenziare un effettivo travisamento dei criteri legali o un vizio motivazionale decisivo.
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