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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18820/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (terzo opponente)

La controversia

La controversia origina da un'opposizione all'esecuzione ex art. 619 c.p.c. proposta da una terza soggetto che rivendicava la proprietà di un appartamento pignorato, deducendo di averlo acquistato per usucapione. In primo grado l'opposizione fu respinta; in appello la decisione fu confermata sul rilievo che la disponibilità del bene derivava da una scrittura privata preliminare di compravendita non seguita dal definitivo, sicché il rapporto era qualificabile come mera detenzione e non come possesso utile ad usucapionem, senza prova del mutamento interversivo. La corte territoriale non attribuì rilievo decisivo a una successiva sentenza di accertamento dell'usucapione intervenuta tra la stessa opponente e gli eredi dell'esecutato. Nel ricorso per cassazione furono dedotti due motivi: 1) la ricorrente invocava l'efficacia di giudicato esterno della sentenza sopravvenuta che aveva accertato l'usucapione, sostenendo che l'acquisto per usucapione ha efficacia erga omnes e può consolidarsi anche dopo il pignoramento; 2) denunciava violazione dell'art. 619 c.p.c. e dei principi sull'opposizione di terzo all'esecuzione, assumendo che la corte d'appello avesse erroneamente posto a suo carico l'onere di provare l'usucapione nel medesimo giudizio e avesse indebitamente valorizzato l'accertamento compiuto nella causa esecutiva rispetto a quello successivamente pronunciato nel separato giudizio di usucapione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ma non ha esaminato nel merito le censure sull'usucapione e sul giudicato esterno, ritenendo invece d'ufficio che il giudizio di opposizione fosse affetto da nullità per difetto di integrazione del contraddittorio. Poiché nel processo non era stato evocato l'esecutato originario, la Corte ha affermato che l'esecutato è litisconsorte necessario in tutti i giudizi di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, compresa l'opposizione ex art. 619 c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Castrovillari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 619 c.p.c.

    nell'opposizione di terzo all'esecuzione il giudizio deve svolgersi anche nei confronti dell'esecutato, poiché in tale sede si accerta la titolarità del bene pignorato in capo all'opponente e non all'esecutato

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    è il parametro formale di deduzione del secondo motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 383, terzo comma, c.p.c.

    consente la cassazione con rinvio al giudice di primo grado quando la nullità attiene all'integrità del contraddittorio

  • art. 354 c.p.c.

    richiamato quale norma che impone la rimessione della causa al primo giudice in caso di nullità per difetto di contraddittorio

  • art. 619 c.p.c.

    opposizione formulata ai sensi dell’art. 619 c.p.c.

    la controversia è qualificata come opposizione di terzo all'esecuzione

  • artt. 383, terzo comma, e 354 c.p.c.

    la violazione del litisconsorzio necessario comporta cassazione e rinvio

Massime di principio

  • Nei giudizi di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, incluso l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., l'esecutato è litisconsorte necessario; la sua mancata partecipazione determina nullità insanabile della sentenza, rilevabile d'ufficio anche in cassazione.
  • Quando il contraddittorio non è integro, la Corte di cassazione non esamina le censure di merito e deve cassare la sentenza con rinvio al giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio.
  • Nel giudizio ex art. 619 c.p.c. l'accertamento della titolarità del bene pignorato deve avvenire nel contraddittorio di tutte le parti necessarie, non essendo sufficiente la sola partecipazione del creditore procedente.
  • La successiva formazione di un giudicato sull'usucapione può essere dedotta come fatto rilevante nel processo, ma la sua eventuale incidenza resta logicamente subordinata alla regolare instaurazione del contraddittorio nel giudizio di opposizione.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveGiurisdizione
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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