Cassazione Penale, Sentenza n. 26234/2023 del 16/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che aveva applicato gli arresti domiciliari a Bucolo e riconosciuto l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1, per alcune condotte di corruzione. Il ricorrente proponeva cinque motivi: 1) nullità/omessa motivazione per non aver valutato l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali effettuate in un'abitazione a Napoli (Via Giacomo Leopardi 26); 2) insufficiente gravità indiziaria rispetto alla corruzione contestata al capo 4) e criticità nella prova dell'avvenuta percezione di denaro, nonché contestazione della sussistenza del clan Baratto-Volpe su cui si basa l'aggravante di cui all'art. 416-bis,1; 3) erronea qualificazione come accesso abusivo al sistema informatico (capo 7), mentre la ricerca sarebbe stata finalizzata a verificare l'esistenza di misure cautelari su terzi; 4) violazione su profilo processuale e mancanza di motivazione circa la sospensione dal servizio, sostenendo che la sospensione può essere disposta per la mera pendenza del procedimento e quindi la scelta del Tribunale sarebbe viziata; 5) contestazione dell'affidabilità dei collaboratori di giustizia su cui si è basata la qualificazione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa in relazione al capo 3).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo, ha ritenuto che la questione dell'inutilizzabilità delle intercettazioni fosse stata proposta in modo generico in sede di riesame e che in Cassazione mancasse la specificazione dell'atto affetto dal vizio, rendendo il motivo inammissibile per genericità. I motivi secondario e terzo sono stati considerati inammissibili nella parte in cui chiedevano una rivalutazione fattuale dell'istruttoria, non consentita in sede di legittimità; la Corte ha ritenuto congrua la ricostruzione del Tribunale che ha valutato le intercettazioni come indice di rapporto corruttivo stabile e la sussistenza di plurimi atti contrari ai doveri d'ufficio, incluso l'accesso abusivo. Le censure relative all'aggravante di cui all'art. 416-bis,1 sono state ritenute infondate: la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente fondato la conclusione sull'appartenenza e l'operatività di contesti di criminalità organizzata anche con il supporto delle dichiarazioni dei collaboratori (Carra, Leone, Quindici). Quanto alla sospensione dal servizio, la Corte ha osservato che anche se la sospensione può essere disposta indipendentemente dalla misura cautelare penale, ciò non inficia la scelta del Tribunale che ha ritenuto gli arresti domiciliari necessari e proporzionati per prevenire il rischio di reiterazione. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; Bucolo è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis, comma 1 cod. pen.
La norma è stata interpretata come aggravante applicabile quando l'indagato abbia agevolato, con le sue condotte corruttive e fornendo informazioni, l'attività di un'associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto sufficienti indizi e dichiarazioni di collaboratori a supporto della sussistenza dell'aggravante.
artt. 915 e 916 d.l. n. 66/2010
Richiamati in relazione alla sospensione cautelare dal servizio; la Corte osserva che la sospensione può essere disposta anche per la mera pendenza del procedimento, ma rileva altresì che la scelta del Tribunale in materia cautelare penale (arresti domiciliari) è fondata su autonome esigenze di prevenzione del rischio di reiterazione, per cui la questione disciplinare non altera la correttezza della misura penale scelta.
Giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (Sez.5, n.25082 del 27/2/2019 e Sez.2, n.24925 dell'11/4/2013)
Principio applicato: l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni in sede di legittimità richiede indicazione specifica dell'atto impugnato e della rilevanza probatoria delle conversazioni; la genericità della censura comporta inammissibilità del motivo.
Massime di principio
- In Cassazione le censure sulla inutilizzabilità delle intercettazioni devono indicare specificamente l'atto processuale ritenuto viziato e la rilevanza probatoria delle conversazioni; la mancata specificazione rende il motivo inammissibile per genericità.
- La Corte di legittimità non è sede per una rivalutazione di fatto o per rimettere in discussione la valutazione della gravità indiziaria compiuta dal giudice di merito, salvo vizi di logicità o violazioni di diritto manifeste.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, se adeguatamente motivate e corroborate, possono costituire base per ritenere sussistente l'aggravante dell'agevolazione mafiosa (art. 416-bis,1), purché il giudice ne valuti l'attendibilità nel contesto probatorio complessivo.
- La sussistenza di un rapporto corruttivo stabile può essere desunta da un compendio di elementi indiziari (conversazioni, comportamenti, riferimenti a versamenti di denaro) anche se la prova diretta del pagamento non è piena; tuttavia tali valutazioni sono in genere riservate al giudice di merito.
- La possibilità di disporre la sospensione dal servizio per la sola pendenza del procedimento non esclude che, se sussistono significative esigenze di prevenzione del rischio di reiterazione, il giudice penale possa ritenere necessaria una misura cautelare personale più afflittiva (es. arresti domiciliari).
- Chi impugna in Cassazione deve curare che gli atti rilevanti per la censura siano acquisiti al fascicolo e, se necessari, prodotti in copia nel giudizio di legittimità; l'omessa produzione può nuocere all'ammissibilità del motivo.
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