Cassazione Penale, Ordinanza n. 09669/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza dell'inammissibilità ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva definito il giudizio a suo carico. L'unico motivo deduceva l'erroneità o insufficienza della motivazione sulla non imputabilità, sostenendo che le valutazioni sul vizio di mente già emerse in altro giudizio dovessero incidere anche sulle condotte oggetto del processo. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché generico, in quanto non spiegava per quali ragioni il diverso apprezzamento del vizio di mente in altro procedimento dovesse valere anche nel presente, e aspecifico, poiché non si confrontava con le argomentazioni della Corte territoriale fondate sull'esito della perizia disposta nel processo.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita ad affermazioni generiche sulla non imputabilità senza indicare in modo puntuale le ragioni per cui elementi provenienti da altro giudizio dovrebbero incidere sul processo in corso.
- Il motivo è altresì aspecifico se non si confronta con le concrete valutazioni di merito poste a base della decisione impugnata, specie quando tali valutazioni derivino da una perizia espressamente disposta nel processo.
- L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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