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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34363/2024 del 11/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto l'ammissione alla misura alternativa della semilibertà. Il Tribunale di sorveglianza aveva respinto la richiesta ritenendo carente la revisione critica dei fatti e delle cause da parte del detenuto, e privilegiando, ai fini della prognosi, elementi negativi del passato (tipologia dei reati, dipendenza da cocaina attestata fino al 2018, espressione del detenuto "nell'ambito commerciale può capitare"), nonostante numerosi elementi positivi della condotta carceraria (lavoro esterno, corsi di formazione, volontariato, rapporti familiari, relazioni trattamentali), e nonostante una Relazione di sintesi aggiornata al 28/09/2023 esprimesse parere favorevole.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza e rinviando al Tribunale di sorveglianza di Venezia per un nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia sovrappesato la biografia criminale rispetto alla condotta carceraria, non abbia adeguatamente valutato e motivato il significato di riferimenti a dipendenze e "modelli culturali" datati, e non si sia confrontato compiutamente con la Relazione di sintesi favorevole. La Corte ha richiamato i principi: necessità di compiere una duplice indagine (risultati del trattamento individualizzato e condizioni per il graduale reinserimento), primaria considerazione della condotta penitenziaria, possibilità di concedere la semilibertà anche senza preventivo accesso a misure meno impegnative, e impossibilità di escludere la misura esclusivamente per il rifiuto di ammettere la colpevolezza.

Norme richiamate

  • art. 48 Ord. pen.

    Richiamato come riferimento normativo per le condizioni e i requisiti connessi alle misure alternative; la Corte ne richiede il rispetto nella valutazione della semilibertà.

  • art. 50 Ord. pen.

    Norma centrale per l'ammissione alla semilibertà: impone la valutazione delle condizioni per un graduale reinserimento e della prognosi rieducativa; la Corte chiarisce che non impone una obbligatoria gradualità mediante misure extramurarie precedenti.

  • art. 80 Ord. pen.

    Riferimento agli esperti e alle attività valutative trattamentali svolte in base a questa norma; la Relazione e gli esiti degli incontri ex art. 80 devono essere attentamente considerati e motivatamente valutati dal giudice.

  • art. 27 Cost.

    Rammentata a supporto del principio rieducativo della pena; la valutazione della semilibertà deve coerentemente mirare al recupero e al reinserimento sociale del condannato.

Massime di principio

  • Per la concessione della semilibertà il giudice deve svolgere una duplice indagine: i risultati del trattamento individualizzato e l'esistenza di condizioni che garantiscano il graduale reinserimento sociale, con particolare attenzione alla presa di coscienza e alla revisione critica del passato.
  • La condotta carceraria ha rilievo primario nella prognosi: la biografia criminale costituisce il punto di partenza ma non può prevalere automaticamente sulle prove di un concreto percorso rieducativo e sui progressi documentati.
  • Il rifiuto di ammettere la colpevolezza non esclude di per sé la misura; va valutata la prospettiva che il detenuto acquisisca consapevolezza normativa e sociale.
  • Il giudice deve confrontarsi esplicitamente e motivatamente con le relazioni trattamentali e con eventuali pareri favorevoli degli esperti; se si discosta da tali valutazioni deve spiegare perché e indicare elementi concreti e attuali che giustifichino la divergenza.
  • Riferimenti a dipendenze o a fattori culturali pregressi vanno contestualizzati temporalmente: il loro effetto rilevante sulla prognosi richiede che siano dimostrati come ancora operanti o non superati, altrimenti non possono essere usati come motivo decisivo.
  • Non è obbligatorio che il detenuto abbia già fruito di misure extramurarie meno impegnative prima dell'ammissione alla semilibertà; il giudice valuta la necessità o meno della gradualità e deve motivare la sua scelta.

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