Cassazione Penale, Ordinanza n. 28925/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo dedotto sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. era solo reiterativo di una censura già vagliata e correttamente disattesa dalla Corte d'appello con motivazione congrua, coerente con le risultanze processuali e immune da manifeste incongruenze logiche, anche con specifico richiamo alla elevata gravità del fatto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di legittimità riguarda il ricorso proposto nell'interesse di un imputato avverso la decisione della Corte d'appello di Bari del 3 marzo 2025. Dalla sola porzione testuale disponibile emerge che il motivo di ricorso era un vizio di motivazione, dedotto in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La censura è stata considerata meramente riproduttiva di una doglianza già esaminata e respinta nel merito dai giudici di appello, i quali avevano motivato in modo puntuale sulla elevata gravità del fatto.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è stata ritenuta applicabile in ragione della elevata gravità del fatto, già adeguatamente valorizzata dai giudici di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre una censura già compiutamente esaminata e disattesa dal giudice di merito con motivazione logica e coerente.
- La mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. può essere legittimamente esclusa quando la motivazione di merito evidenzi la particolare gravità del fatto in modo puntuale e non manifestamente illogico.
- La Corte di cassazione non interviene quando la censura attinge solo alla valutazione già compiuta dal giudice di merito, senza evidenziare reali lacune argomentative o manifeste incongruenze.
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