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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27463/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione fondato su due motivi: 1) violazione di legge per mancata declaratoria di improcedibilità del reato per assenza di querela valida, in quanto la querela presentata risultava sottoscritta dalla querelante ma la firma non sarebbe stata autenticata dal difensore né sarebbe stata resa una dichiarazione esplicita di autentica; la firma del difensore si limiterebbe alla delega alla collaboratrice per il deposito; 2) vizio di motivazione per omissione di valutazione sull'applicabilità della particolare tenuità del fatto ex art. 34 d.lgs. 28/08/2000 n. 274.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo ha ritenuto la querela valida: è stata accertata la nomina del difensore in calce alla querela, così che la firma del difensore titolare ha autenticato sia la sottoscrizione della querelante sia la nomina stessa, nonché la delega al collaboratore per il deposito; inoltre è presente ulteriore querela successiva e la costituzione di parte civile che confermano la provenienza dell'atto, e la giurisprudenza afferma che la mancata identificazione formale non invalida l'atto se ne risulta comunque la sicura provenienza. Quanto al secondo motivo la Corte ha ricordato che, essendo stata esercitata l'azione penale, la dichiarazione di particolare tenuità in sentenza è possibile solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono; la parte civile si è opposta, come rilevato dal Giudice di pace, quindi l'istanza difensiva non doveva essere accolta e non era necessaria una motivazione ulteriore che escludesse la tenuità. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274

    "[I]l fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato"

    La Corte ha precisato che, se l'azione penale è stata esercitata, la declaratoria di particolare tenuità in sentenza è ammessa solo in assenza di opposizione dell'imputato e della persona offesa; qui la parte civile si è opposta, rendendo preclusa l'applicazione in sentenza.

  • art. 37, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    La norma è richiamata per affermare che anche l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza inappellabile del giudice di pace quando sia stata inflitta solo la pena pecuniaria; la Corte conferma la legittimazione dell'imputato a impugnare per tutti i motivi di cui all'art. 606 c.p.p.

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. c) ed e)

    La Corte ha richiamato che il vizio in procedendo (lett. c) consente alla Cassazione, in taluni casi, di esaminare anche il fatto; la lett. e) riguarda la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione e impone limiti all'accesso al riesame del fatto.

  • art. 337 cod. proc. pen. (comma primo) e art. 39 disp. att. cod. proc. pen.

    Sono state interpretate nel senso che la querela presentata da un incaricato deve recare l'autenticazione della sottoscrizione da soggetto legittimato (anche il difensore) e che la nomina del difensore può essere desunta anche tacitamente dalla presentazione dell'atto; la firma del difensore mandatario che deposita può essere ritenuta idonea ad adempiere all'autentica se deriva da una nomina chiara.

Massime di principio

  • La querela depositata dal difensore è valida se in calce è attestata una nomina chiara del difensore: la firma del difensore può autenticare la sottoscrizione della persona offesa e la nomina stessa, anche se il deposito è stato effettuato da un collaboratore.
  • La mancata autenticazione formale o l'apparente inesatta identificazione del soggetto che presenta la querela non comporta automaticamente l'invalidità dell'atto se ne può comunque accertare la sicura provenienza (ad es. con successiva querela, costituzione di parte civile o dichiarazioni rese in dibattimento).
  • La dichiarazione della particolare tenuità del fatto in sentenza è incompatibile con l'opposizione della persona offesa quando l'azione penale è già stata esercitata; la presenza dell'opposizione impedisce l'applicazione dell'istituto in sentenza.
  • In ricorso per cassazione per error in procedendo (art. 606 c.p.p., lett. c) la Corte può, in casi necessari, esaminare anche gli atti e i fatti processuali per risolvere la questione; tuttavia il riesame è limitato quando si deduca la mancanza o manifesta illogicità della motivazione (lett. e).
  • La produzione di atti successivi (ulteriore querela, costituzione di parte civile, dichiarazioni processuali) può consolidare la paternità e la provenienza della querela originaria e sanare eventuali vizi formali apparenti.

Testo integrale

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