Cassazione Penale, Ordinanza n. 32577/2026 del 01/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del GIP del Tribunale di Como del 5 marzo 2026, con la quale era stata applicata, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena concordata per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente. Il ricorrente ha dedotto carenza di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p., sostenendo che il giudice non avrebbe verificato la sussistenza di cause di non punibilità o di estinzione del reato. La Corte ha ritenuto che il ricorso dovesse essere trattato de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., perché proposto contro una sentenza di patteggiamento e non riconducibile ad alcuno dei motivi di ricorso consentiti dall'art. 448 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che la sentenza impugnata era stata pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. sulla base dell'accordo tra le parti e che il motivo dedotto non rientrava tra quelli consentiti dall'art. 448 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, in ragione dei profili di colpa ravvisati nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La sentenza impugnata era una decisione di applicazione della pena su richiesta delle parti, fondata sull'accordo tra imputato e pubblico ministero.
Delimita i motivi di ricorso per cassazione proponibili contro la sentenza di patteggiamento; il motivo dedotto non è stato ritenuto riconducibile a tali motivi.
Il ricorrente ne ha invocato la violazione per omessa verifica di cause di non punibilità o di estinzione del reato, ma la doglianza è stata ritenuta estranea ai motivi consentiti contro la sentenza ex art. 444 c.p.p.
Consente la trattazione de plano del ricorso destinato a essere dichiarato inammissibile.
È stato applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 186, legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87
È richiamato quale precedente in tema di valutazione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini del versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti sono proponibili per cassazione soltanto i motivi consentiti dall'art. 448 c.p.p.; una doglianza non riconducibile a tale catalogo determina l'inammissibilità del ricorso.
- Il ricorso avverso una sentenza di patteggiamento destinato a essere dichiarato inammissibile può essere trattato de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, quando siano ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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