Cassazione Civile, Ordinanza n. 20895/2021 del 21/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuenti)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento IRPEF relativi agli anni d'imposta 2007 e 2008, impugnati dai contribuenti e inizialmente annullati dai giudici di merito. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato l'accoglimento dei ricorsi dei contribuenti, articolando due motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, l'Avvocatura dello Stato ha depositato nota dalla quale risultava che i contribuenti avevano presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6, comma 10, del D.L. n. 119 del 2018 e che avevano integralmente versato quanto dovuto. I contribuenti, costituitisi tardivamente con controricorso, avevano chiesto anche la sospensione del giudizio ex art. 6 del D.L. n. 119/2018.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'adesione dei contribuenti alla procedura di definizione agevolata e dell'integrale pagamento di quanto dovuto, ritenendo così effettivamente definita la lite. Ne ha tratto la conseguenza della cessazione della materia del contendere e della estinzione del processo. Ha inoltre disposto che le spese del giudizio estinto restassero a carico di chi le aveva anticipate, con compensazione delle spese tra le parti nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 6, comma 10, D.L. n. 119 del 2018
La presentazione della domanda di definizione agevolata e il pagamento integrale consentono di ritenere definita la lite.
art. 6, comma 13, ultimo periodo, D.L. n. 119 del 2018
Nel giudizio estinto per definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
Legge di conversione del D.L. n. 119 del 2018 richiamata nel provvedimento.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio tributario di legittimità, risulti che il contribuente ha aderito a una definizione agevolata prevista dalla legge speciale e ha integralmente versato quanto dovuto, la controversia deve considerarsi definita e il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere con conseguente estinzione del processo.
- La definizione agevolata della lite tributaria produce un effetto estintivo del giudizio anche in Cassazione, purché sia documentato l'effettivo perfezionamento della procedura e il pagamento integrale dell'importo richiesto.
- In caso di estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata, il regime delle spese segue la disciplina speciale prevista dalla norma istitutiva, con permanenza delle spese a carico di chi le ha anticipate.
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