Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20895/2021 del 21/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento IRPEF relativi agli anni d'imposta 2007 e 2008, impugnati dai contribuenti e inizialmente annullati dai giudici di merito. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato l'accoglimento dei ricorsi dei contribuenti, articolando due motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, l'Avvocatura dello Stato ha depositato nota dalla quale risultava che i contribuenti avevano presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6, comma 10, del D.L. n. 119 del 2018 e che avevano integralmente versato quanto dovuto. I contribuenti, costituitisi tardivamente con controricorso, avevano chiesto anche la sospensione del giudizio ex art. 6 del D.L. n. 119/2018.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'adesione dei contribuenti alla procedura di definizione agevolata e dell'integrale pagamento di quanto dovuto, ritenendo così effettivamente definita la lite. Ne ha tratto la conseguenza della cessazione della materia del contendere e della estinzione del processo. Ha inoltre disposto che le spese del giudizio estinto restassero a carico di chi le aveva anticipate, con compensazione delle spese tra le parti nel dispositivo.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio tributario di legittimità, risulti che il contribuente ha aderito a una definizione agevolata prevista dalla legge speciale e ha integralmente versato quanto dovuto, la controversia deve considerarsi definita e il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere con conseguente estinzione del processo.
  • La definizione agevolata della lite tributaria produce un effetto estintivo del giudizio anche in Cassazione, purché sia documentato l'effettivo perfezionamento della procedura e il pagamento integrale dell'importo richiesto.
  • In caso di estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata, il regime delle spese segue la disciplina speciale prevista dalla norma istitutiva, con permanenza delle spese a carico di chi le ha anticipate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.