Cassazione Penale, Sentenza n. 34218/2024 del 10/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., impugna la pronuncia della Prima Sezione del 05/07/2023 che aveva rigettato il gravame avverso la sentenza di appello (che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado) relativa alle condanne per omicidio volontario ed estorsione aggravata. Il motivo centrale è che, nel giudizio di merito, la prova dell'omicio si fondava sulla perizia medico-legale disposta ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen.; dopo l'escussione dei periti (udienza del 29/12/2020) la difesa aveva chiesto l'esame orale del consulente tecnico di parte (dott. Bulla) per contestare metodologia e conclusioni peritali, istanza rigettata e sostituita dalla possibilità di depositare note scritte. Con il ricorso per cassazione originario si denunciava la palese violazione del diritto di difesa per mancato contraddittorio orale; la Prima Sezione riconobbe la criticità ma ritenne che, sebbene l'omissione potesse integrare una nullità, nel caso specifico il ricorrente non avesse dedotto di aver tempestivamente sollevato l'eccezione di nullità né tale circostanza risultava dagli atti a disposizione del Collegio. Il ricorrente censura tale accertamento come errore di fatto, sostenendo che dal verbale dell'udienza risultava la riserva di impugnazione (la difesa avrebbe pronunciato "presidente ... riservo ovviamente l'eventuale impugnazione dell'ordinanza che la Corte oggi ha emesso, con riserva espressa quindi di riserva di impugnazione di ordinanza") e che l'atto d'appello, presente tra gli atti, mostrava l'eccezione tempestiva.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile come manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che l'errore invocato non rientri nelle fattispecie previste dall'art. 625-bis (errore materiale o di fatto), evidenziando che la Prima Sezione non aveva affermato che la difesa non avesse eccepito la nullità, ma che tale circostanza non era stata dedotta nel ricorso né risultava dagli atti messi a disposizione del Collegio. La Corte ha osservato che non è provato che l'atto d'appello fosse inserito nel fascicolo trasmesso alla Cassazione e che l'atto d'appello allegato all'odierno ricorso non documenta l'eccezione tempestiva né la riserva così specificamente riferita. Inoltre la deduzione secondo cui la Corte d'appello avrebbe respinto eccezioni di nullità connesse all'accertamento peritale non prova specificamente la nullità dell'ordinanza di cui si tratta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende; nulla è stato liquidato alle parti civili.
Norme richiamate
La norma distingue errore materiale (difetto tra volontà e sua espressione grafica) ed errore di fatto (svista o equivoco sugli atti interni al giudizio di legittimità). La Corte ha interpretato la fattispecie in senso restrittivo: non rientrano nell'errore di fatto gli errori di valutazione o di diritto o le diverse interpretazioni degli atti del processo di cassazione.
Norma che disciplina le perizie disposte nel dibattimento. Dal testo della sentenza emerge il principio che, quando il consulente di parte solleva obiezioni metodologiche rilevanti, la corte dovrebbe consentire il contraddittorio orale; tuttavia la mancata concessione può integrare una nullità solo se la relativa eccezione è stata tempestivamente sollevata e risulti dagli atti.
Norma che prevede la condanna alle spese processuali e, in caso di ricorso straordinario inammissibile, il pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende; la Corte l'ha applicata per liquidare euro 3.000,00.
Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018 (Barbato)
Giurisprudenza richiamata per precisare la nozione di errore materiale e di errore di fatto e per escludere che siano sindacabili con il rimedio i semplici errori di valutazione o di diritto.
Sez. 4, n. 13525 del 21/01/2020 (Brandimarte)
Giurisprudenza evocata per il principio secondo cui è inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto che deduca l'omessa disamina di un atto processuale se non risulta che tale atto sia stato regolarmente inserito nel fascicolo trasmesso e se non sia prospettato che l'omesso esame fosse decisivo.
Sez. U., n. 877 del 14/07/2022 (Sacchettino)
Richiamata in relazione al criterio per la liquidazione delle spese delle parti civili; la Corte conferma che, se le parti civili non danno un contributo particolare al giudizio di gravame, non è dovuto un emolumento specifico.
Massime di principio
- Per far valere un errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis è necessario dimostrare una svista evidente sugli atti del giudizio di legittimità; non sono ammissibili contestazioni che siano, in sostanza, valutazioni o interpretazioni giuridiche.
- Chi invoca che un atto processuale non sia stato esaminato dalla Corte di cassazione deve provare che tale atto era regolarmente inserito nel fascicolo trasmesso alla Corte; l'assenza di prova dell'inserimento rende inammissibile il rimedio.
- La riserva verbale di impugnazione in udienza deve essere formulata con chiarezza e deve risultare dagli atti processuali; espressioni generiche o non documentate rischiano di essere ritenute insufficienti a preservare l'eccezione di nullità.
- La mancata concessione dell'esame orale del consulente tecnico di parte può costituire vizio rilevante (nullità), ma l'efficacia rimediale dipende dal modo e dal momento in cui la nullità è stata tempestivamente dedotta e inserita nel percorso impugnatorio.
- Il ricorso straordinario che sia dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza può comportare condanna alle spese e pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende; quindi valutare attentamente la fondatezza formale del motivo prima di proporre il rimedio.
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