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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20031/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di convalida dell'arresto per omessa comunicazione dell'udienza di convalida al difensore di fiducia nominato (avv. Nunzio Agovino). Il ricorrente deduceva inosservanza/erronea applicazione delle norme di garanzia processuale (artt. 386, 390 comma 2 e 391 comma 2 c.p.p.), sostenendo che la nomina di un nuovo difensore non era stata tempestivamente notificata e che ciò avrebbe viziato la convalida.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. Il Collegio rileva che al momento dell'arresto il ricorrente aveva nominato due difensori di fiducia (avv.ti Mauro Porcelli e Giovanni Tortora) ai quali è risultata tempestivamente data notifica dell'udienza; tali difensori non comparvero e il GIP nominò un difensore d'ufficio che non si oppose alla convalida. La presunta nomina dell'avv. Nunzio Agovino (documentata con una nota del Commissariato prodotta dalla difesa) è smentita dal verbale d'udienza in cui l'arrestato confermava i precedenti difensori e non risulta una revoca formale degli stessi. Inoltre il Procuratore Generale aveva contestato l'autosufficienza del ricorso per la mancata produzione del verbale. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale, art. 386

    Norma richiamata in relazione alle questioni di forma dell'impugnazione; non viene riportato testo specifico nel provvedimento, ma la Corte considera che la documentazione prodotta non dimostra il vizio denunciato.

  • Codice di procedura penale, art. 390, comma 2

    La disposizione riguarda la convalida dell'arresto e le garanzie difensive; il giudice ha ritenuto che tali garanzie siano state rispettate perché i difensori precedentemente nominati erano stati regolarmente avvisati e il contraddittorio si è svolto con difensore d'ufficio.

  • Codice di procedura penale, art. 391, comma 2

    Disposizione pertinente alle formalità dell'udienza di convalida; la Corte ha interpretato che la mancata comparizione dei difensori tempestivamente avvisati e la mancanza di revoca formale escludono il vizio processuale denunciato.

Massime di principio

  • Per far valere l'omessa notifica dell'udienza di convalida è necessario produrre documentazione completa e autosufficiente (incluso il verbale dell'udienza) che dimostri la nomina tempestiva e la revoca, se contestata.
  • La semplice produzione di una nota (es. del Commissariato) non è sufficiente se il verbale d'udienza documenta circostanze contrarie (per esempio la conferma di precedenti difensori da parte dell'arrestato).
  • Se i difensori nominati risultano tempestivamente avvisati ma non compaiono, il giudice può nominare un difensore d'ufficio; la presenza di un difensore d'ufficio che partecipi all'udienza e non si opponga alla convalida rende difficilissimo far valere successivamente un vizio per mancata difesa.
  • In impugnazioni contro provvedimenti di convalida è essenziale dimostrare con atti processuali la violazione formale (nomine, revoche, notifiche) e allegare il verbale dell'udienza per garantire l'autosufficienza del ricorso.
  • La conferma orale o formale in verbale da parte dell'arrestato circa i difensori indicati prevale sulla produzione successiva di documenti non inseriti tempestivamente nel fascicolo dell'udienza; pertanto, ogni variazione di difensore deve essere formalizzata e tempestivamente portata a verbale.

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