Cassazione Penale, Sentenza n. 21189/2022 del 31/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato la conferma della responsabilita' penale per il reato di lesioni volontarie nei confronti di Giuseppe Figliolino. In pendenza del ricorso per cassazione la persona offesa ha rimesso la querela; il ricorrente (imputato) ha accettato l'atto abdicativo. La Corte ha esaminato la questione alla luce della giurisprudenza dominante secondo cui la remissione della querela, intervenuta tempestivamente e accettata, determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimita', travolgendo eventuali cause di inammissibilita' e le statuizioni civili collegate.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perche' il reato risulta estinto per remissione della querela. Ha posto le spese del procedimento a carico del querelato Di Iorio Carmine. La declaratoria di estinzione e' stata pronunciata richiamando la giurisprudenza (Sez. U n.24246/2004 e Sez.5 n.19675/2019) e l'art.129, primo comma, cod. proc. pen., che impone al giudice, in ogni stato e grado del processo, di dichiarare d'ufficio l'estinzione del reato quando sussistano le condizioni previste.
Norme richiamate
Art. 129, primo comma, codice di procedura penale
in ogni stato e grado del processo il giudice il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato ovvero che il reato e' estinto o che manca una condizione di procedibilita', lo dichiara di ufficio con sentenza
Il giudice di legittimita' e' tenuto a dichiarare d'ufficio l'estinzione del reato qualora emerga una causa di estinzione (qui: remissione della querela), e puo' farlo in qualsiasi stato e grado del processo.
Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004 (Chiasserini)
Principio secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata e dichiarata dal giudice di legittimita', a condizione che il ricorso sia stato tempestivamente proposto.
Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019 (Crupi)
Conferma dell'orientamento giurisprudenziale: la remissione della querela prevale su eventuali cause di inammissibilita' e travolge le statuizioni civili connesse ai reati estinti.
Massime di principio
- La remissione della querela, se intervenuta e accettata, estingue il reato anche se il procedimento e' in corso e anche se e' pendente ricorso per cassazione; il giudice di legittimita' deve dichiararne l'effetto estintivo d'ufficio.
- Perche' la remissione produca l'estinzione del reato in sede di cassazione e' necessario che il ricorso sia stato tempestivamente proposto e che l'atto di remissione sia stato regolarmente effettuato; la mancata tempestivita' puo' impedire l'applicazione del principio.
- La remissione prevale su questioni processuali come l'inammissibilita' del ricorso: una volta accertata l'estinzione del reato, le statuizioni penali vengono annullate e le eventuali statuizioni civili connesse sono travolte.
- L'accettazione dell'atto abdicativo da parte dell'imputato e la correttezza formale della remissione sono elementi rilevanti: verificare sempre che la remissione sia stata effettivamente rimessa e, se richiesto, accettata.
- L'estinzione del reato non esclude la possibilita' che il giudice disponga l'addebito delle spese processuali nei confronti dell'imputato; valutare l'implicazione economica dell'esito processuale.
- In situazioni analoghe e' opportuno documentare tempestivamente la remissione e comunicare l'avvenuta accettazione al giudice, affinche' l'eventuale giudice di legittimita' possa dichiarare l'estinzione senza rinvio.
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