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Sentenza

Sentenza n. 280/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Modena n. 76/2025 pubblicata il 23.01.2025.

Giustizia amministrativa202501449

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Modena n. 76/2025, relativa al pagamento del bonus "carta del docente"

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Modena n. 76/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini dell'esecuzione, dopo la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni. Nel corso del giudizio di ottemperanza, il Ministero ha provveduto al pagamento del bonus "carta del docente" per gli anni indicati nel ricorso. La ricorrente ha quindi rappresentato l'intervenuta soddisfazione della pretesa sostanziale, insistendo tuttavia per la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che il pagamento intervenuto dopo la proposizione del ricorso avesse integralmente e puntualmente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata. Pur dichiarando cessata la materia del contendere, il Collegio ha posto le spese del giudizio a carico del Ministero, applicando il principio della soccombenza virtuale o, comunque, la regola generale secondo cui le spese seguono la soccombenza. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro, oltre spese generali e oneri accessori, alla restituzione del contributo unificato se effettivamente versato e alla distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La sopravvenuta piena soddisfazione della pretesa sostanziale determina la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento o l'adempimento integrale intervenuto dopo la proposizione del ricorso e idoneo a soddisfare pienamente la pretesa sostanziale comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa non impedisce la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio, che possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo la regola della soccombenza.
  • Quando l'amministrazione adempie solo dopo la proposizione del ricorso di ottemperanza, la condanna alle spese può tenere conto del comportamento processuale e sostanziale che ha reso necessaria l'azione giudiziaria.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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