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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09691/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ne conseguono, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione, proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello, censurava il giudizio di bilanciamento tra circostanze e la mancata applicazione di una pena sostitutiva in luogo della pena detentiva irrogata. La Corte rileva però che le doglianze erano sviluppate in modo generico, senza indicare specifiche ragioni di diritto a sostegno dell'impugnazione e senza confrontarsi in modo congruo con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva motivato con puntualità e logicità il giudizio sul bilanciamento delle circostanze. Quanto alla pena sostitutiva, la Corte osserva inoltre che la decisione non affrontava il tema anche perché nel gravame o nel giudizio di appello non risultavano formulate sollecitazioni in tal senso.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, seguono le statuizioni economiche previste dalla norma, tra cui il pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a contestazioni apodittiche o generiche sul bilanciamento tra circostanze senza indicare puntuali ragioni di diritto e senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata.
  • La censura sulla mancata applicazione di una pena sostitutiva deve essere specificamente dedotta e devoluta nei precedenti gradi di giudizio; in difetto di sollecitazioni sul punto nel gravame o in appello, la doglianza non può essere utilmente prospettata in cassazione.
  • Quando la sentenza impugnata ha motivato in modo logico e puntuale il giudizio discrezionale di merito, il ricorso deve misurarsi con tale motivazione, altrimenti è destinato all'inammissibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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