Cassazione Penale, Ordinanza n. 33510/2026 del 14/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo tutti e tre i motivi manifestamente infondati. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di estorsione, resistenza a pubblico ufficiale e falso materiale. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 629 c.p., sostenendo che mancasse l'elemento costitutivo della minaccia. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, poiché la sentenza impugnata aveva ricostruito, sulla base della deposizione della persona offesa, che l'imputato aveva pronunciato frasi intimidatorie e che, per effetto di tali frasi, la vittima, dichiaratasi impaurita, gli aveva consegnato una somma di denaro non dovuta. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 337 c.p. quanto alla responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale, chiedendo anche la riqualificazione del fatto in diffamazione non punibile ai sensi dell'art. 599, comma 2, c.p. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che, secondo la ricostruzione contenuta nella sentenza, l'imputato aveva rivolto minacce, e non mere parole offensive, a militari dell'Arma dei carabinieri impegnati nella redazione di un verbale di violazione amministrativa per la mancata copertura assicurativa del veicolo da lui condotto. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 447 e 482 c.p. in relazione alla responsabilità per falso materiale. Anche tale motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la Corte d'appello aveva ritenuto provata, in conformità all'imputazione, la falsità della patente tedesca, mai rilasciata all'imputato, della quale egli aveva esibito agli operanti una copia fotostatica.
Norme richiamate
La responsabilità per estorsione è stata ritenuta adeguatamente fondata sulla pronuncia di frasi intimidatorie, causalmente collegate alla consegna di una somma di denaro non dovuta da parte della persona offesa.
La condotta rivolta contro pubblici ufficiali impegnati nel compimento di un atto d'ufficio è stata qualificata come minaccia integrante resistenza a pubblico ufficiale.
La causa di non punibilità invocata dalla difesa non è stata applicata, poiché la condotta è stata ritenuta costituita da minacce e non da mere parole offensive.
La norma è stata richiamata in relazione al capo concernente il falso materiale.
La responsabilità per falso materiale è stata ritenuta provata con riferimento a una patente tedesca contraffatta o comunque falsa, mai rilasciata all'imputato, di cui era stata esibita una copia fotostatica.
Massime di principio
- In tema di estorsione, l'elemento della minaccia può essere ritenuto sussistente quando la condotta intimidatoria, accertata sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, determini la vittima, impaurita, a consegnare una somma di denaro non dovuta.
- La condotta rivolta a pubblici ufficiali mentre compiono un atto d'ufficio integra resistenza a pubblico ufficiale quando consiste in minacce, e non in mere espressioni offensive; in tale ipotesi non è configurabile la riqualificazione del fatto in diffamazione con applicazione della causa di non punibilità prevista per le offese in determinate condizioni.
- Ai fini dell'accertamento del falso materiale, è rilevante la prova che il documento apparentemente proveniente da un'autorità non sia mai stato rilasciato al soggetto che lo esibisce, anche quando agli operanti venga mostrata una copia fotostatica.
- È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a contestare, in modo manifestamente infondato, la ricostruzione fattuale e la valutazione probatoria già adeguatamente operate dal giudice d'appello.
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