Sentenza n. 4454/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia: 1. della comunicazione prot. CA/208205/2023 del 14/11/2023 recante irricevibilità del subingresso nell''istanza di occupazione di suolo pubblico emergenziale covid ed ordine di rimozione entro il 21/11/2023; 2. di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo all''istanza della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione di irricevibilità della SCIA per il subentro nell’occupazione di suolo pubblico emergenziale covid, con ordine di rimozione
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa subentrante)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la declaratoria di irricevibilità della SCIA presentata il 22 maggio 2023 per il subentro nell’occupazione di suolo pubblico già assentita a servizio dell’attività di ristorazione, deducendo: la violazione degli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, ritenuta necessaria prima dell’adozione di un provvedimento sfavorevole; la violazione dell’art. 16 della DAC n. 21/2021 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti e illogicità, poiché l’amministrazione avrebbe erroneamente ritenuto che una precedente subentrante avesse rinunciato all’occupazione per non avere selezionato la relativa casella nella SCIA del 17 gennaio 2023, senza considerare l’integrazione del 7 marzo 2023 con cui la medesima società aveva dichiarato espressamente di voler subentrare anche nell’occupazione e aveva prodotto la documentazione pertinente. È stata inoltre contestata la rilevanza attribuita al mancato pagamento dei canoni COSAP relativi alle annualità 2022 e 2023, non imputabile alla ricorrente, in assenza di una richiesta espressa nei suoi confronti e di una quantificazione del dovuto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di irricevibilità. Il Collegio ha ritenuto illegittima la decisione anzitutto perché adottata senza previo contraddittorio procedimentale: la partecipazione avrebbe consentito alla ricorrente di rappresentare l’esistenza dell’integrazione alla SCIA e all’amministrazione di valutarne la portata, nonché la completezza degli elaborati grafici. Il provvedimento è stato inoltre ritenuto viziato da difetto di istruttoria, poiché l’amministrazione, pur avendo ricostruito i trasferimenti del titolo, non aveva rilevato né valutato autonomamente l’integrazione del 7 marzo 2023, che avrebbe potuto dimostrare la continuità del trasferimento dell’occupazione tra i danti causa della ricorrente. Il richiamo al mancato pagamento dei canoni relativi alle annualità pregresse non è stato ritenuto idoneo a fondare l’irricevibilità dell’istanza di subentro, trattandosi di somme non imputabili alla subentrante e comunque non precedute da un’espressa richiesta dell’amministrazione con quantificazione del dovuto. Roma Capitale è stata condannata al pagamento di euro 2.500,00, oltre oneri di legge, per spese di lite.
Norme richiamate
Prima dell’adozione di un provvedimento sfavorevole, il contraddittorio procedimentale deve essere assicurato quando la partecipazione possa incidere concretamente sull’istruttoria e sulla decisione; nel caso concreto, la comunicazione di avvio avrebbe consentito di valutare la documentazione integrativa della SCIA.
art. 16 DAC n. 21/2021
La norma è stata invocata in relazione al subentro nell’occupazione di suolo pubblico emergenziale covid; il giudice ha ritenuto che l’amministrazione dovesse valutare l’integrazione della SCIA con cui il precedente subentrante aveva espresso la volontà di subentrare anche nell’occupazione.
Massime di principio
- La declaratoria di irricevibilità di una SCIA o di un’istanza di subentro non può essere adottata senza un’adeguata istruttoria sulla documentazione integrativa già presentata dall’interessato, soprattutto quando l’amministrazione abbia ricostruito i trasferimenti del titolo e tale documentazione possa incidere sulla continuità del subentro.
- La mancata selezione di una casella in un modulo non chiaramente predisposto non dimostra di per sé la rinuncia al subentro nell’occupazione quando il precedente titolare abbia successivamente integrato la SCIA dichiarando espressamente la volontà di subentrare e producendo la relativa documentazione; tale integrazione deve essere esaminata dall’amministrazione.
- La comunicazione di avvio del procedimento è rilevante e necessaria quando il contraddittorio avrebbe potuto consentire all’interessato di segnalare documenti decisivi e all’amministrazione di correggere o completare l’istruttoria prima dell’adozione del provvedimento sfavorevole.
- Il mancato pagamento di canoni relativi a periodi anteriori, non imputabile al soggetto subentrante, non può determinare l’irricevibilità della sua istanza di subentro se l’amministrazione non ha previamente formulato nei suoi confronti un’espressa richiesta, accompagnata dalla quantificazione del dovuto.
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