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Ordinanza

Ordinanza n. 4442/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento PER L'ANNULLAMENTO, In relazione alla gara Consip ID Sigef 2049, Lotto 1 - CIG 7552932CA6, Lotto 2 - CIG 7552936FF2, Lotto 3 – CIG 7552945762, Lotto 4 - CIG 7552953DFA: - del provvedimento adottato dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in data 25 ottobre 2023 di diniego delle istanze di revisione dei canoni contrattuali formulate dalla ricorrente in data 9 novembre 2022 e 8 maggio 2023 (doc. 1) - della nota del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri del 7 dicembre 2023 di diniego delle istanze di revisione e di annullamento (doc. 2); - di ogni altro atto, anche istruttorio, presupposto, preparatorio, connesso o conseguente a quelli sopraindicati, ivi compresi la nota del 22 febbraio 2023 (doc. 3); NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO del diritto della ricorrente a ottenere il compenso revisionale richiesto sulla base del criterio contrattuale individuato dall'Allegato 5B al Capitolato Tecnico, nella parte denominata “REVISIONI O ADEGUAMENTI NEL CORSO DI VALIDITÀ DEI CONTRATTI ATTUATIVI - Revisione dei canoni durante la vigenza dei contratti attuativi per variazione dell'indice dei prezzi al consumo” a partire dal novembre 2022 (doc. 4) o in subordine, ai sensi dell'art. 106, comma 2, D. Lgs. 50/2016 E PER LA CONDANNA del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri alla corresponsione del compenso revisionale richiesto dalla ricorrente, oltre interessi, o comunque all'adozione degli atti consequenziali alle istanze formulate.

Giustizia amministrativa202400670

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: dinieghi delle istanze di revisione dei canoni contrattuali relativi a contratti di noleggio di veicoli

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa affidataria del servizio di noleggio a lungo termine di veicoli per il Ministero della Difesa ha impugnato il diniego del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri alle istanze di revisione dei canoni contrattuali, chiedendo l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto al compenso revisionale e la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle somme richieste. La ricorrente ha quantificato la revisione nella misura del 9,6%, richiamando l'indice ISTAT relativo alla Divisione Trasporti e la clausola dell'Allegato 5B al Capitolato Tecnico, secondo cui, trascorsi dodici mesi dall'attivazione dei singoli contratti, i canoni sono sottoposti a revisione annuale sulla base dell'indice di inflazione acquisita della Divisione Trasporti. L'Amministrazione ha negato la revisione richiamando l'art. 1, comma 511, della legge n. 208/2015 e sostenendo che la variazione richiesta, pari al 9,6%, fosse inferiore alla soglia del 10% prevista da tale disposizione. La questione istruttoria ritenuta decisiva riguarda l'interpretazione tecnico-statistica dell'indice ISTAT utilizzato dalla clausola contrattuale, con particolare riferimento alla composizione del paniere di beni e servizi e alla nozione di indicizzazione al valore di beni indifferenziati.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha disposto un incombente istruttorio, chiedendo all'ISTAT di depositare una relazione informativa sulle modalità di calcolo dell'indice di inflazione acquisita relativo alla Divisione Trasporti, pubblicato nel prospetto degli indici dei prezzi al consumo NIC, sulla composizione del paniere utilizzato, sul significato tecnico-statistico di "beni indifferenziati" e sull'indice NIC Trasporti relativo a ottobre 2022. Ha assegnato all'ISTAT il termine del 15 aprile 2026 per il deposito della relazione e ha rinviato la causa alla pubblica udienza del 3 giugno 2026. Nessuna statuizione definitiva è stata resa sulle domande di annullamento, accertamento e condanna.

Norme richiamate

  • art. 106 d.lgs. 50/2016

    "Trascorsi 12 mesi dall’attivazione dei singoli contratti, i canoni saranno sottoposti a revisione con cadenza annuale, ai sensi dell’art 106 del D.Lgs. 50/2016."

    La clausola contrattuale richiama l'art. 106 quale base normativa della revisione annuale dei canoni, da operarsi mediante l'indice previsto dal capitolato.

  • art. 1, comma 511, legge 208/2015

    L'Amministrazione lo invoca sostenendo che la revisione collegata o indicizzata al valore di beni indifferenziati sarebbe subordinata, nel caso concreto, al superamento della soglia del 10%; il TAR non ha ancora deciso la questione.

Massime di principio

  • Quando la decisione su una domanda di revisione dei prezzi contrattuali dipende dal significato tecnico-statistico dell'indice richiamato dalla clausola contrattuale e dalla sua eventuale riconducibilità a beni indifferenziati, il giudice può disporre un'istruttoria mediante richiesta di chiarimenti all'ente statistico competente, prima di definire il merito.
  • In una controversia sulla revisione dei prezzi di un contratto pubblico, la composizione del paniere e le modalità di calcolo dell'indice contrattualmente previsto costituiscono elementi istruttori rilevanti per stabilire se ricorrano i presupposti della disciplina legale invocata dall'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoIstruttoria processuale
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

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