Sentenza n. 4238/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. 02322/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza provinciale che individuava la società quale responsabile della potenziale contaminazione delle acque sotterranee e le ordinava di provvedere ai sensi del Titolo V della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore ambientale)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la sentenza del TAR Lombardia che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza provinciale. In primo grado e in appello ha dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che la Provincia aveva affermato la propria responsabilità sulla base del solo superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione per il tetracloroetilene, rilevato nel piezometro posto a valle dell'impianto, senza accertare il nesso causale tra l'inquinamento e l'attività di trattamento dei rifiuti. Ha inoltre dedotto la violazione del principio "chi inquina paga", l'inversione dell'onere della prova e l'omessa considerazione di elementi rilevanti: la vicinanza di una grande raffineria, il contesto ambientale, l'andamento della falda, il posizionamento dei piezometri, il carattere sporadico del superamento e il generale rispetto dei parametri normativi. La società ha contestato anche la motivazione del TAR, che avrebbe ipotizzato la presenza della sostanza inquinante nei rifiuti trattati senza adeguata dimostrazione e avrebbe attribuito la responsabilità in ragione della proprietà del sito, anziché sulla base dell'effettivo rapporto causale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato la sentenza del TAR, annullando l'ordinanza provinciale. I motivi sono stati esaminati congiuntamente perché tutti riferiti al difetto di istruttoria e di motivazione sull'accertamento della responsabilità da inquinamento. L'ordinanza era carente perché si fondava sugli esiti del monitoraggio, con superamenti del tetracloroetilene nel piezometro a valle rilevati nel mese di giugno, ma non esaminava la correlazione tra la sostanza contaminante e l'attività di trattamento dei rifiuti svolta dalla società. L'amministrazione aveva inoltre omesso di considerare adeguatamente la vicinanza della raffineria e di verificare la corrispondenza tra le sostanze rinvenute e i componenti impiegati nell'attività dell'operatore. Il giudice ha ribadito che l'amministrazione deve provare, anche mediante presunzioni semplici, il nesso causale secondo il criterio del "più probabile che non"; soltanto dopo tale dimostrazione sorge a carico del soggetto individuato come responsabile l'onere di fornire la prova contraria. Il TAR aveva invece posto a carico della società la prova dell'assenza di responsabilità senza che la Provincia avesse previamente dimostrato il nesso causale. La Provincia è stata condannata alle spese del doppio grado, liquidate in complessivi 10.000 euro, oltre accessori.
Norme richiamate
Titolo V della Parte IV d.lgs. 152/2006
Disciplina gli interventi in materia di bonifica dei siti contaminati e gli obblighi del soggetto responsabile della contaminazione; l'individuazione del responsabile richiede un previo accertamento del nesso causale tra attività e inquinamento.
Principio "chi inquina paga"
La responsabilità da inquinamento deve essere ricondotta al soggetto la cui condotta, secondo il criterio del "più probabile che non", abbia contribuito causalmente al verificarsi dell'inquinamento; la mera proprietà o vicinanza del sito non è sufficiente.
Massime di principio
- L'amministrazione competente deve dimostrare, secondo il criterio del "più probabile che non", il nesso causale tra l'attività di un operatore e l'inquinamento accertato prima di porre a suo carico gli obblighi previsti dalla disciplina sulle bonifiche.
- La prova della responsabilità da inquinamento può essere fornita anche mediante presunzioni semplici, quali la vicinanza dell'impianto all'area contaminata e la corrispondenza tra le sostanze rinvenute e i componenti impiegati nell'attività dell'operatore; tali elementi devono però essere concretamente accertati e valutati dall'amministrazione.
- Solo dopo la dimostrazione, da parte dell'amministrazione, del nesso causale secondo il parametro probabilistico sorge a carico del soggetto individuato come responsabile l'onere di fornire la prova contraria, non essendo sufficiente la mera allegazione di una possibile responsabilità di terzi.
- L'individuazione del responsabile della contaminazione non può fondarsi sul solo superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione, sulla proprietà del sito o sulla posizione del piezometro: il provvedimento deve motivare la correlazione tra l'inquinante rilevato e l'attività svolta dal soggetto destinatario.
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