Cassazione Penale, Sentenza n. 20951/2022 del 27/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva disposto la consegna del ricorrente alla Germania in esecuzione di tre mandati di arresto europei emessi dalla Pretura di Regensburg (28.1., 24.1. e 1.2.2022) per il reato di truffa. Il difensore ha articolato due motivi: (1) nullità della sentenza per lesione del diritto di difesa, poichè il ricorrente aveva dichiarato di trovarsi in un programma di protezione testimoni in Austria (trasferito in Germania) e aveva chiesto l'acquisizione della documentazione relativa, prospettando che da tali elementi potessero derivare privilegi o immunità ai sensi dell'art. 17 legge n. 69/2005; (2) violazione dell'art. 50 c.p. in riferimento all'art. 7 legge n. 69/2005 con riguardo alla mancata verifica della doppia punibilità, sostenendo che i fatti contestati sarebbero meri inadempimenti di natura civilistica e non configurerebbero reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché il ricorrente non ha dedotto privilegi o immunità riconosciuti dall'ordinamento italiano ai sensi dell'art. 17 della legge 69/2005, limitandosi a riferire la sottoposizione a un programma di protezione senza spiegare in che modo ciò osterebbe la consegna. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la relativa censura mirava a un esame di merito (valutazione sulla sussistenza del reato e sulla 'doppia punibilità'), materia che, secondo la Corte e in base all'art. 17, comma 4, della legge 69/2005, non può essere verificata dal giudice nazionale nella fase di consegna. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, e la sentenza è stata trasmessa alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Norme richiamate
art. 17 I. 69 del 2005, comma 4, prevede che la consegna sia disposta senza alcuna verifica del quadro indiziario
La Corte ha interpretato l'art. 17 come norma che limita il controllo nazionale sul merito e sul quadro indiziario in sede di consegna per mandati di arresto europei: non è consentito al giudice italiano un riesame pieno dei fatti e delle prove. Inoltre, l'art. 17 disciplina privilegi o immunità espressamente invocate: la mera partecipazione a un programma di protezione non equivale automaticamente a un privilegio o a un'immunità impeditiva della consegna, se non viene formalmente dedotta e documentata.
art. 50 c.p. in riferimento all'art. 7 legge n. 69/2005
violazione dell'art. 50 c.p. con riferimento all'art. 7 della legge n. 69 del 2005 con riguardo alla sussistenza della doppia punibilità
La Corte ha ritenuto che la questione della doppia punibilità, come prospettata dal ricorrente, imponga un esame di merito che non è consentito in sede di decisione sulla consegna; tale valutazione è rimessa al giudice dello Stato richiedente. Pertanto, una censura basata sulla non configurabilità del reato per fatti che il ricorrente descrive come meri inadempimenti civilistici non era ammissibile in Cassazione in questa fase.
legge n. 69 del 2005, art. 22, comma 5
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005
Norma procedurale che impone adempimenti amministrativi/di comunicazione successivi alla decisione di consegna; la Corte ha disposto l'inoltro agli uffici competenti per gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- La mera dichiarazione di essere sottoposti a un programma di protezione testimoni in un altro Stato non impedisce automaticamente la consegna: è necessario dedurre e documentare specifiche immunità o privilegi previsti dall'ordinamento nazionale (es. art. 17 L. 69/2005).
- Nei procedimenti di consegna basati sul mandato d'arresto europeo, il giudice nazionale ha capacità di sindacato limitata: non è ammesso un controllo pieno del quadro indiziario o un riesame di merito che equivale a sostituirsi al giudice dello Stato richiedente (art. 17, comma 4 L. 69/2005).
- Le questioni relative alla doppia punibilità o alla sussistenza del reato, se impostate come valutazioni di merito sui fatti, devono in genere essere sollevate e valutate dal giudice dello Stato che richiede l'esecuzione; non sono ammissibili come motivo idoneo a impedire la consegna in questa fase, salvo che non siano rilevabili questioni di diritto manifeste e previste dalla legge.
- Le eccezioni procedurali o difensive devono essere articolate con precisione e corredate di documentazione: affermazioni generiche rischiano di essere ritenute inammissibili o manifestamente infondate.
- Il ricorso infondato o inammissibile può essere sanzionato con condanna alle spese e con ammenda pecuniaria, per cui è importante valutare attentamente l'ammissibilità e la fondatezza delle censure prima di proporre ricorso.
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