Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 328/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202509866

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio - Roma, Sez. I, che aveva accolto il ricorso di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa concorrente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa appellante ha chiesto, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia della sentenza del TAR Lazio n. 18757/2025, deducendo motivi d’appello contro la decisione di primo grado. Il testo dell’ordinanza non specifica il contenuto analitico di tali motivi. In sede cautelare il Consiglio di Stato ha ritenuto che essi non fossero favorevolmente valutabili alla luce della cognizione sommaria propria della fase cautelare. In particolare, a prescindere dagli ulteriori profili di illegittimità accertati dal TAR, ha rilevato con evidenza la tardività della proroga del termine per la presentazione delle offerte.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata, ritenendo non favorevolmente valutabili i motivi d’appello nella fase cautelare e valorizzando, in particolare, l’apparente tardività della proroga del termine di presentazione delle offerte. La sentenza di primo grado non è stata definita nel merito e resta efficace. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura delle questioni controverse.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Visto l’art. 98 cod. proc. amm.

    La disposizione costituisce la base processuale per la domanda cautelare proposta in appello e per la relativa valutazione da parte del Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, i motivi contro la sentenza di primo grado devono risultare favorevolmente valutabili alla luce della cognizione sommaria propria della fase; in mancanza, l’istanza di sospensione deve essere respinta.
  • La proroga del termine per la presentazione delle offerte, quando intervenga tardivamente, può costituire un evidente profilo di illegittimità della procedura di gara e giustificare il rigetto della domanda cautelare diretta a sospendere una sentenza che abbia accertato l’illegittimità della procedura.
  • Nella fase cautelare d’appello, la permanenza di un autonomo e immediatamente percepibile profilo di illegittimità può essere sufficiente a negare la sospensione della sentenza, anche senza esaminare gli ulteriori profili di illegittimità accertati in primo grado.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaTutela cautelareAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialis
IstitutiTutela cautelareTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.