Ordinanza n. 722/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto n. Prot. 0160885 del 08.05.2026 di rigetto dell'istanza di attivazione delle misure di accoglienza per richiedenti asilo, e di ogni altro atto successivo, prodromico, conseguente, consequenziale, connesso o presupposto, anche non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto dell'istanza di attivazione delle misure di accoglienza per richiedenti asilo
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto prefettizio dell'8 maggio 2026 con cui è stata respinta l'istanza di attivazione delle misure di accoglienza per richiedenti asilo, nonché gli atti connessi, presupposti e conseguenti. Dal testo dell'ordinanza non emergono i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso. Risulta che, nel procedimento avviato con la presentazione dell'istanza, era stato comunicato un preavviso di rigetto dalla Prefettura di Milano con nota del 16 aprile 2026.
La decisione
Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, non ha deciso la domanda cautelare nel merito. Ha disposto un incombente istruttorio a carico dell'amministrazione resistente, assegnandole il termine di 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare una relazione documentata sui fatti di causa e i provvedimenti con cui la Prefettura di Milano o di Varese ha concluso il procedimento relativo all'istanza di attivazione delle misure di accoglienza. La trattazione della fase cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 28 luglio 2026. L'ordinanza è stata dichiarata eseguibile dall'amministrazione.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda e della trattazione della tutela cautelare; il giudice non ha tuttavia definito la domanda cautelare, disponendo un approfondimento istruttorio.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando gli elementi disponibili non consentono di valutare compiutamente la domanda di sospensione, il giudice amministrativo può disporre l'acquisizione di una relazione documentata sui fatti e degli atti conclusivi del procedimento, rinviando la decisione cautelare a una successiva camera di consiglio.
- L'amministrazione destinataria di un ordine istruttorio cautelare deve depositare la documentazione richiesta entro il termine assegnato dal giudice, decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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