Cassazione Penale, Sentenza n. 35441/2026 del 06/10/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato, già ritenuto responsabile in primo grado dal Tribunale di Foggia con sentenza del 1° giugno 2023 e con condanna confermata dalla Corte di appello di Bari il 4 aprile 2025, era imputato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Con un unico motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato accoglimento della richiesta di sostituire la pena detentiva con lavori di pubblica utilità e/o detenzione domiciliare. La Corte territoriale aveva motivato il diniego richiamando l’inaffidabilità dell’imputato, che durante il giudizio di primo grado, pur avendo ottenuto la sospensione del procedimento con messa alla prova, non si era presentato all’UEPE. La difesa aveva sostenuto che l’assenza fosse giustificata da un incidente stradale e dalla conseguente impossibilità oggettiva di adempiere alle prescrizioni, circostanza che sarebbe risultata dagli atti. La Cassazione ha esaminato la questione nei termini della disciplina processuale del consenso alla sostituzione della pena in appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha distinto la richiesta di applicazione della pena sostitutiva, che deve essere formulata nei motivi d’appello o nei motivi nuovi e può essere presentata dal difensore anche senza procura speciale, dal consenso dell’imputato alla sostituzione, che costituisce atto personalissimo. Nel caso concreto la richiesta era stata tempestivamente devoluta con l’atto d’impugnazione, ma il processo d’appello si era svolto in absentia e il difensore non aveva dichiarato né documentato di essere munito di procura speciale; non risultava quindi acquisito il consenso necessario. La Corte non ha deciso nel merito la giustificazione dell’assenza dall’UEPE né l’idoneità delle pene sostitutive. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisando una causa di incolpevole determinazione dell’inammissibilità.
Norme richiamate
art. 598-bis, comma 1-bis, c.p.p.
fermo restando quanto previsto dall'articolo 597, l'imputato, fino a quindici giorni prima dell'udienza, può, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nei motivi nuovi e nelle memorie di cui al comma 1, esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva con taluna delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689
La disciplina consente di manifestare il consenso alla sostituzione fino a quindici giorni prima dell’udienza d’appello, ma la richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva deve essere già devoluta con i motivi d’appello o con motivi nuovi. Il consenso è personale e può essere espresso dall’imputato o da un procuratore speciale.
art. 598-bis, comma 4-bis, c.p.p.
nei casi di udienza partecipata di cui ai commi 2, 3 e 4, il consenso alla sostituzione di cui al comma 1-bis può essere espresso sino alla data dell'udienza
Quando l’udienza d’appello è partecipata, il consenso alla sostituzione può essere espresso fino alla data dell’udienza, ferma la necessità che la richiesta sia stata presentata nei termini e che il consenso provenga dall’imputato o da un soggetto legittimato.
art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689
l'imputato, fino a quindici giorni prima dell'udienza, può, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nei motivi nuovi e nelle memorie di cui al comma 1, esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva con taluna delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689
La disposizione individua le pene sostitutive cui può riferirsi il consenso richiesto nel giudizio d’appello; la loro applicazione presuppone il consenso personale dell’imputato o del procuratore speciale.
fermo restando quanto previsto dall'articolo 597, l'imputato, fino a quindici giorni prima dell'udienza, può, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nei motivi nuovi e nelle memorie di cui al comma 1, esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva con taluna delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689
La possibilità di esprimere il consenso alla sostituzione è prevista senza pregiudizio delle regole devolutive dell’appello: la richiesta deve essere introdotta con i motivi di gravame o con motivi nuovi.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo fissare nell'importo di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, quando non risulta un’assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende. La sentenza ha fissato tale somma in 3.000 euro.
Massime di principio
- La richiesta di applicazione di una pena sostitutiva in appello deve essere formulata nei motivi d’impugnazione o nei motivi nuovi, in osservanza del principio devolutivo; può essere proposta dal difensore anche senza procura speciale.
- La richiesta di pena sostitutiva e il consenso alla sua applicazione sono atti distinti: la tempestiva formulazione della richiesta non sostituisce il consenso dell’imputato, necessario per procedere alla sostituzione.
- Il consenso alla sostituzione della pena detentiva è atto personalissimo dell’imputato e può essere espresso dal difensore solo se munito di procura speciale; se l’imputato è presente, il difensore può trasmetterne la volontà quale mero nuncius.
- Nel giudizio d’appello non partecipato, la richiesta tempestiva di pena sostitutiva non può essere accolta se non risulta acquisito il consenso dell’imputato o provata la procura speciale del difensore.
Come è indicizzato
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