Cassazione Penale, Ordinanza n. 01821/2026 del 16/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza resa in appello deducendo un vizio processuale relativo alla notificazione del decreto di citazione a giudizio nel grado di appello. In particolare, ha lamentato la mancata comunicazione del nominativo del difensore d'ufficio nominato in sostituzione del difensore di fiducia, che si era cancellato dall'albo, nonché l'erronea indicazione di tale difensore come difensore di fiducia. La Corte rileva però che, secondo quanto ammesso dallo stesso ricorrente, sia lui sia il difensore d'ufficio avevano ricevuto regolare notifica del decreto di citazione, e che le irregolarità dedotte non integrano una nullità, non incidendo sul contraddittorio né sulla conoscenza del processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un motivo manifestamente infondato. Ha escluso che la mancata comunicazione del nominativo del difensore d'ufficio, subentrato al difensore di fiducia cancellatosi dall'albo, e l'erronea qualificazione di tale difensore come fiduciario possano determinare nullità della sentenza o compromettere il contraddittorio, in presenza della regolare notifica del decreto di citazione a giudizio in appello all'imputato e al difensore. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato indirettamente dal principio di tassatività delle nullità: una nullità processuale può essere dichiarata solo nei casi previsti dalla legge.
evocato in riferimento alla regolare notifica del decreto di citazione a giudizio in appello all'imputato e al difensore.
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per escludere che la sanzione pecuniaria possa essere evitata in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In tema di impugnazioni, la deduzione di un vizio processuale è inammissibile quando si risolve in una censura manifestamente infondata e non individua una nullità prevista dalla legge.
- Per il principio di tassatività delle nullità, irregolarità nella qualificazione del difensore o nella comunicazione del suo nominativo non sono di per sé idonee a determinare nullità della sentenza se non incidono sulla conoscenza del processo e sull'integrità del contraddittorio.
- La regolare notificazione del decreto di citazione a giudizio in appello all'imputato e al difensore esclude, di regola, che possano ravvisarsi lesioni del diritto di difesa derivanti da mere anomalie nella nomina o indicazione del difensore.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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