Cassazione Civile, Sentenza n. 35371/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti, dipendenti INFN, chiedevano la costituzione a proprio favore di una polizza assicurativa (polizza INA) prevista da una convenzione INFN-INA del 1963; sostenevano che il trattamento fosse di natura retributiva e fosse quindi dovuto in forza di norme contrattuali (art. 76 e art. 53 CCNL 1994/1997) e che l'errore delle parti collettive nella qualificazione della polizza come previdenziale non potesse far venir meno il diritto riconosciuto contrattualmente. Contestavano inoltre l'applicabilità della disciplina che sopprime i fondi di previdenza integrativa (L. 144/1999) e invocavano il divieto di riconoscimento di trattamenti economici non previsti dal contratto collettivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la polizza INA deve essere qualificata come trattamento previdenziale integrativo (in continuità con la giurisprudenza di legittimità, incluse le Sezioni Unite n. 4684/2015 e successive pronunce) e, conseguentemente, ha ritenuto che la sua attribuzione non potesse trovare titolo dopo la soppressione dei fondi di previdenza integrativa disposta dall'art. 64, comma 2, L. 144/1999 (efficace dal 1° ottobre 1999). In subordine, anche qualora la polizza fosse stata considerata retributiva, la sua riconoscibilità sarebbe stata comunque preclusa dalle norme che riservano l'attribuzione di trattamenti economici alla contrattazione collettiva e che non avevano incluso quella polizza nella struttura retributiva. I ricorrenti sono condannati alle spese.
Norme richiamate
Convenzione INFN-INA del 1 luglio 1963
polizza individuale costituita dall'INFN in favore dei propri dipendenti
Fonte fattuale: strumento che ha dato vita alla polizza ma la sua natura giuridica va qualificata alla luce della disciplina normativa e giurisprudenziale
Art. 76 CCNL 1994/1997 (area dirigenza) e Art. 53 CCNL 1994/1997 (personale non dirigente)
"fino alla concreta attuazione, nell'ambito del comparto, dei Fondi di previdenza complementare previsti dal D.Lgs. 21 aprile 1993 nr. 125 e succ. mod. sarebbe restata in vigore la disciplina vigente dei trattamenti di previdenza integrativi"
Le clausole contrattuali richiamate sono state interpretate come mantenimento della disciplina previdenziale vigente fino all'attuazione dei fondi complementari; non dimostrano una volontà di assoggettare la polizza alla disciplina retributiva né di mantenerne l'erogazione oltre i limiti di legge sopravvenuti
"soppressione, a decorrere dall'1 ottobre 1999, dei fondi di previdenza integrativa"
Norma soppressiva dei fondi di previdenza integrativa per i dipendenti degli enti disciplinati dalla L.70/1975; implica che attribuzioni di natura previdenziale anteriori sono inefficaci dopo la data indicata se non soggette a diversa disciplina contrattuale espressa
L. 70/1975 (art. 14, comma 2 e art. 26, comma 3)
art. 14, comma 2: conservazione di fondi integrativi per i dipendenti assunti anteriormente all'entrata in vigore; art. 26, comma 3: ostativa al riconoscimento di trattamenti economici accessori relativi a singoli enti
La disciplina del 1975 aveva inciso sulla conservazione o meno di trattamenti integrativi in relazione alla data di assunzione; successivamente alcune disposizioni sono state abrogate o modificate ma restano rilevanti per tutelare assunti in epoche diverse
D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (e richiamo al D.Lgs. n.125/1993)
individuazione delle fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari nei contratti collettivi e nei regolamenti aziendali
Con la disciplina organica della previdenza complementare la costituzione e le regole delle prestazioni complementari vengono ricondotte alla contrattazione collettiva e ai regolamenti aziendali, con conseguenze sulla natura giuridica delle erogazioni
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (art. 2, comma 3; art. 45)
Art. 45 riserva alle parti collettive l'attribuzione di trattamenti economici nel pubblico impiego contrattualizzato; art.2, c.3 è richiamato per il quadro del pubblico impiego: entrambi vincolano il riconoscimento di nuovi trattamenti alla contrattazione collettiva
Art. 56 CCNL (richiamato dai ricorrenti)
Norma contrattuale invocata dai ricorrenti per sostenere il titolo contrattuale dell'attribuzione; la Corte ha ritenuto che le disposizioni contrattuali rilevanti non prevedessero la polizza come trattamento retributivo
Cass. Sezioni Unite, n. 4684/2015
Principio giurisprudenziale che qualifica i versamenti del datore di lavoro alla previdenza integrativa/complementare come di natura previdenziale (non retributiva), con conseguenze sulla loro computabilità e sul regime giuridico
Cass. ord. n. 32716/2019 e n. 986/2020; Cass. SU n. 6928/2018; Cass. n. 16084/2021
Giurisprudenza di legittimità che ha applicato e confermato la qualificazione previdenziale anche alla polizza INFN-INA e ha ribadito i criteri di distinzione tra trattamento retributivo e previdenziale
Massime di principio
- Quando un trattamento erogato mediante polizza o fondo è finanziato tramite versamenti non correlati a una prestazione diretta, eroga prestazioni indipendenti dall'acquisizione della pensione e prevede profili di autonomia rispetto al rapporto di lavoro, la giurisprudenza tende a qualificare il trattamento come previdenziale, non retributivo.
- La natura previdenziale implica che la disciplina speciale (es. soppressione o riforma dei fondi integrativi) possa incidere sulla spettanza delle prestazioni; il diritto non può essere fondato su una qualificazione contraria purché la norma sopravvenuta abbia rimosso il titolo di attribuzione.
- Il riconoscimento di un trattamento economico nel pubblico impiego richiede un valido titolo contrattuale: se la contrattazione collettiva non include espressamente il beneficio nella struttura retributiva o non prevede la sua conservazione secondo i termini di legge, il singolo lavoratore non può reclamarlo come retributivo.
- Errori interpretativi delle parti collettive nella qualificazione di un trattamento (retributivo vs previdenziale) non valgono a creare un titolo valido se la volontà delle parti, letta coerentemente, dimostra di assoggettarlo alla disciplina previdenziale; per affermare la conservazione del beneficio occorrono elementi contrattuali chiari e compatibili con la legge sopravvenuta.
- La data di assunzione può essere rilevante: alcune tutele o conservazioni di trattamenti integrativi sono riservate a lavoratori assunti prima di specifiche riforme legislative; in situazioni simili verificare sempre la posizione temporale del rapporto di lavoro rispetto alle norme abrogative o limitative.
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